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mercoledì 11 dicembre 2024

L'area web per il perfezionamento delle notifiche telematiche

Introdotta dalla riforma Cartabia del 2022, l’area web per il deposito delle notifiche è diventata operativa  il 26 novembre 2024 in seguito alla pubblicazione delle specifiche tecniche del c.d. correttivo Cartabia.

Il suo utilizzo è disciplinato dall’art. 3-ter, co. 2 della Legge 53/1994 che prevede:

Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

I casi previsti dal comma 1, per cui l’avvocato è obbligato ad eseguire la notifica in proprio a mezzo PEC, sono:

a) Soggetti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC iscritto in un pubblico elenco,

b) Soggetti che hanno volontariamente iscritto un indirizzo PEC nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, quindi gli iscritti all’INAD.

Le cause di esito negativo per cause imputabili al destinatario sono:

a) Casella PEC piena e quindi non in grado di ricevere alcun ulteriore messaggio,

b) Casella PEC inesistente perché non rinnovata dopo la scadenza o mai attivata,

c) Indirizzo iscritto in pubblici registri di tipo email ordinaria e non PEC, quindi non in grado di ricevere messaggi certificati e/o generare la ricevuta di consegna,

d) Indirizzo PEC non inserito in alcun registro pubblico per soggetto tenuto a farlo.

Nei primi tre casi, in seguito all'invio della notifica, si ottiene in risposta un messaggio di avviso di mancata consegna.

L’area web in pratica porta alla PEC il principio della giacenza della posta raccomandata, infatti trascorsi dieci giorni la pubblicazione in area web della notifica, anche in mancanza di visualizzazione da parte del destinatario, la stessa si perfeziona, ed il sistema informatico genera una certificazione scaricabile dal mittente.

Vediamo ora come procedere all'inserimento della notificazione nell'area web evidenziando quelle che ad oggi sono le criticità del sistema.

L’accesso all’area è possibile attraverso il Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo: https://pst.giustizia.it, sezione Servizi, quindi Area Riservata (Accedi), ed autenticandosi con i mezzi previsti: SPID, Carta d’Identità Elettronica oppure CNS (la chiavetta di firma digitale comunemente utilizzata per il PCT).

Tra i servizi in area riservata, accedere a Area Notifiche Web – portale perfezionamento notifiche, al momento in fondo alla lista. 

La schermata dell’area si divide in tre sezioni, accessibili dalla barra superiore: 

-Notifiche non perfezionate, consente di cercare e visualizzare le notifiche ricevute in qualità di soggetto notificato (è raccomandabile fare un controllo periodico, soprattutto dopo un malaugurato evento di PEC satura o non funzionante),

-Predisponi notifica, area per depositare le notifiche da parte dell’avvocato,

-Notifiche predisposte e certificazioni, elenca le notifiche depositate e consente di prelevare le certificazioni di perfezionamento o compiuta giacenza.

Attraverso la sezione Predisponi notifica si avvia il procedimento guidato di inserimento di una nuova notifica. Nella prima scheda si deve inserire:

1. il codice fiscale del destinatario,

2. un oggetto descrittivo, per esempio “Precetto Tizio”, “decreto ingiuntivo ACME Srl” ecc,


Nella seconda scheda si deve caricare un file contenente l’atto che si è tentato di notificare a mezzo PEC. È ammesso un unico file in formato PDF oppure EML con dimensione non superiore a 10 Megabyte. Non è ammesso il formato P7M, per cui non è possibile inserire atti sottoscritti in formato Cades, ma solamente Pades.

Si pone inoltre il dubbio di come allegare più file nel caso per esempio di Ricorso e Decreto ingiuntivo.

A mio avviso, poiché è accettato il formato EML, in questo campo si dovrebbe caricare il messaggio PEC inviato per la tentata notifica, il quale contiene tutti gli atti da notificare. Tale file può essere scaricato dalla sezione Posta inviata della webmail PEC, oppure dall'apposita funzione scarica messaggio inviato della Consolle Avvocato. Il destinatario potrà visualizzare il messaggio EML per mezzo del client di posta elettronica installato nel suo computer esattamente come se lo avesse ricevuto attraverso la casella PEC.

Si deve inoltre spuntare la casella di dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. Legge 53/94.

Nella terza scheda si devono obbligatoriamente caricare la relata di notifica, presumibilmente la stessa predisposta per la notifica via PEC. Anche in questo caso non è ammesso il formato P7M per cui si deve firmare il file PDF in formato Pades. Eventualmente lo si può estrarre dal messaggio inviato, estrarre dal formato P7M e rifirmare in Pades.

Il secondo file richiesto è il messaggio PEC di avviso di mancata consegna in formato EML, che può essere scaricato dalla casella di posta certificata.

Facoltativamente possono essere allegati fino a tre file. Uno di questi potrebbe essere la stampa PDF del pubblico registro che dimostra la correttezza dell’indirizzo PEC verso cui la notifica è stata tentata.

L’ultima scheda presenta un riepilogo di quanto compilato fino ad ora dopodiché è sufficiente cliccare il bottone Crea notifica. Immediatamente viene restituito un numero di protocollo.

Da questo momento la notifica è depositata, ed il destinatario può visualizzarla accedendo con le stesse modalità descritte all'inizio alla sua area nel Portale dei Servizi Telematici, ed in questo caso la notifica si considera perfezionata il giorno dell’accesso. Diversamente, trascorsi dieci giorni si da la compita giacenza.

Per verificare l’esito, l’avvocato notificante può accedere all’area web e dalla scheda “Notifiche predisposte e certificazioni” può scaricare il documento di certificazione di avvenuta notifica, dove è specificato anche il tipo di perfezionamento, per accesso del destinatario o per compiuta giacenza. È anche possibile scaricare copia degli atti notificati.

Rimane al momento una criticità: il caso di indirizzo PEC non iscritto in un pubblico registro. In questa eventualità, indubbiamente imputabile al destinatario, l’area web non risulta utilizzabile poiché non è possibile fornire l’allegato EML obbligatorio di avviso di mancata consegna. 

VEDI ANCHE: promemoria per inviare notifiche mezzo PEC con Consolle Avvocati

giovedì 3 ottobre 2024

È possibile apporre le attestazioni di conformità in calce dal 30 settembre 2024 ?


Stanno circolando in questo periodo voci secondo le quali con l’entrata in vigore delle nuove regole tecniche del PCT sarebbe possibile attestare la conformità degli atti solamente su file separato in formato PDF e nel caso delle notifiche telematiche, occorrerebbe allegare al messaggio PEC un ulteriore file dedicato alle attestazioni oltre alla relata.

La mia interpretazione, basata sulla lettura del regolamento e delle norme, che peraltro non hanno subito alcuna novellazione, è che nulla è cambiato rispetto al 29 settembre 2024, se non ché viene espressamente previsto il formato PDF.

Procediamo ad una analisi dettagliata:

L’articolo dibattuto è il 27 (Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato):

C. 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF....

L’articolo è stato corretto da una rettifica datata 16 settembre, quando l’estensore si è ricordato dell’abrogazione della norma citata in applicazione della riforma Cartabia:

al comma 1 dell’articolo 27, dove è scritto: «ai sensi del terzo comma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212», leggasi: «ai sensi del terzo comma dell’articolo 196 undecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile»”.

Il suddetto terzo comma dell’art. 196 undecies delle disposizioni attuative del c.p.c. dice:

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Quindi a mio avviso la necessità di porre le attestazioni in un PDF, cosa già di prassi in precedenza, vale solo se si decide liberamente di apporla su file separato (...Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica ... ai sensi del terzo comma...) ma nulla proibisce di scegliere di attestare ai sensi del comma 2 che ammette l'attestazione in calce: 

"L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico".

Inoltre l'art. 3.bis della L. 53/1994 rimane perfettamente in vigore e al comma 5. lettera g prevede che: “la relazione debba contenere.... l'attestazione di conformità di cui al comma 2”.

Il concetto è ribadito anche dal già citato art. 196 undecies c.p.c. disp. att. c. 3: “Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.


venerdì 6 settembre 2024

Novità (poche) dal 30 settembre 2024

Con firma 2 agosto 2024 è stato pubblicato l’atteso provvedimento DGSIA con le nuove specifiche tecniche previste dall’art. 34 comma 1 del DM 44/2011 per il processo civile e penale.

L’efficacia del provvedimento decorre dal 30 settembre 2024 (art. 31).


Le novità tecniche che più influenzano (in positivo) l’attività quotidiana di deposito telematico civile sono:

    • Art. 16 c.1 lettera c - Possibilità di allegare file di tipo video nei formati MPEG2, MPEG4 e AVI con estensioni .mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg .avi.

    • Art. 16 c.1 lettera d - Possibilità di allegare alle buste di deposito telematico file di tipo audio, nello specifico nei formati: MP3, FLAC, audio RAW, Waveform Audio File Format, AIFF con estensioni rispettivamente .mp3 .raw .flac .wav .aiff, .aif

    • Art. 16 c.1 lettera b – Possibilità di allegare il formato di immagini diagnostiche mediche DICOM con estensione .dcm.


Sono state implementate alcune semplificazioni che agevolano le incombenze telematiche:

    • Art. 17 c.4 - La dimensione della busta telematica è aumentato a 60 MegaByte (rispetto ai precedenti 30). Ciò agevola l’invio di singoli file di dimensione maggiore.

    • Art. 17 c.9 – Viene limitata la necessità di accettazione manuale dei depositi da parte del cancelliere ai soli casi che presentano errori o anomalie. Alcuni depositi che precedentemente davano esito automatico positivo (c.d. pallino verde, sostanzialmente memorie e istanze) ora vengono automaticamente ed immediatamente inseriti all'interno del fascicolo, senza ulteriori interventi manuali. Solo in caso di esiti incerti (c.d. pallino giallo) è necessario attendere l'intervento di un operatore umano.

     • Art. 17 c.11 – La data di perfezionamento del deposito è anticipata alla data della ricevuta di accettazione, cosa salvifica in caso di problemi nell'invio della ricevuta di avvenuta consegna e in linea con quanto già avviene per le notifiche a mezzo PEC.

    • Art. 23 – È attivata (in via facoltativa) la procedura di richiesta di notifica di pignoramento con modalità telematiche presso gli UNEP.


Alcuni adeguamenti possono richiedere una  maggiore attenzione nelle prassi abituali adottate, in particolare:

    • Art. 22 – Quando le comunicazioni e notificazioni contengono dati personali sensibili, l’allegazione deve essere fatta per estratto, salvo poi permettere al destinatario di “effettuare il prelievo dell’atto integrale accedendo all'indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso”. Resta da capire con quale modalità

    • Art. 26 – Quando di deve procedere al deposito delle prove di avvenuta notifica telematica a mezzo di posta elettronica certificata, è necessario inserire nella busta sia l’atto notificato che le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna delle PEC, queste ultime in ragione di una per ogni destinatario. Viene espressamente chiesto di inserire gli estremi dei notificati nell'allegato tecnico XML, per cui si raccomanda di effettuare l’invio utilizzando l’apposita funzione prevista nel software di deposito.

    • Art. 27 – Quando si provvede all'attestazione di conformità degli atti su file separato, è richiesto che tale file sia di tipo PDF, che siano indicati i nomi dei file e una sintetica descrizione di ciascun file riferito, che il file PDF sia sottoscritto digitalmente in formato CADES oppure PADES e che sia allegato nella medesima busta di deposito o nella medesima PEC in caso di invio diretto. Nel caso di notifica ex. art. 3-bis L. 53/1994, l’attestazione deve essere inserita nella relata di notifica, come già avveniva in precedenza. Poiché questo articolo si riferisce all'attestazione su file separato prevista ai sensi del terzo comma dell’articolo 196 undecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*, dovrebbe rimanere possibile l’attestazione sul medesimo file come ammesso dal comma bis.


* = Nella prima stesura il riferimento era al comma ter dell’art. 16-undecies del D.L. 18 ottobre 2012 che in realtà è stato abrogato da tempo dalla “Riforma Cartabia”|, corretto con avviso pubblicato il 16/9/24.


giovedì 8 giugno 2023

Nasce il nuovo pubblico registro PEC INAD

Previsto fin dal 2022 (art. 3-bis c.1-bis CAD), è in corso di attivazione l’Indice Nazionale dei Domicili digitali (INAD) per le persone fisiche e gli enti non tenuti all’iscrizione in pubblici elenchi.
Secondo le indicazioni, l’operatività completa si avrà a partire dal 6 luglio 2023. Già dal 6 giugno è possibile effettuare consultazioni, ma sempre con esito negativo.
L’indirizzo web è: domiciliodigitale.gov.it

In questo pubblico registro confluiscono gli indirizzi PEC che i privati cittadini e gli enti non tenuti decidono volontariamente di fornire un indirizzo telematico presso cui ricevere le comunicazioni formali dalla PA ma anche per le notifiche.
Inoltre vi verranno d’ufficio trascritti anche gli indirizzi PEC dei professionisti già iscritti in altri registri quali INI-PEC o albi professionali. Nel caso si debba notificare ad un professionista nell’ambito di procedimenti al di fuori della sua sfera lavorativa si dovrà attingere a questo elenco.

Per l’avvocato pertanto, prima di notificare ad un privato diventa necessario consultare questo pubblico elenco e procedere alla notifica mediante ufficiale giudiziario solamente in caso di esito negativo della ricerca.


domenica 19 marzo 2023

Attestazione di conformità per titolo esecutivo “post Cartabia”: in calce o in relata?

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 si pone il problema di come ottenere il titolo esecutivo e come notificarlo.

La formulazione post Cartabia dell’art 475 c.p.c è la seguente:

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Rimane quindi libera la forma dell’attestazione che secondo il CAD può essere apposta in calce oppure su file separato, sottoscritto e congiunto al file di cui si attesta la conformità con mezzi telematico.

Vediamo ora l’art 3bis della L. 53 /1994 sulle notifiche in proprio a mezzo PEC. Al comma 5:

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) [soppresso]

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

Il comma due recita:

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Per cui sembrerebbe escluso dalla previsione il caso del documento informatico, ma occorre considerare il nuovo articolo 196-undecies c.p.c. che sostanzialmente riporta il testo dell’abrogato art. 16-undecies del D.L. 179/2012 precedentemente citato nelle attestazioni di conformità:

1) L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

2) L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

3). Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

4) I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

In conclusione non vi è dubbio che l'attestazione di conformità deve essere inclusa nella relata di notifica.

Ma se si volesse comunque apporre l’attestazione anche in calce al provvedimento?

Peraltro impiegando questo approccio si ottiene un titolo esecutivo autoconsistente, non legato a un file esterno o ad uno specifico messaggio PEC.

La copia informatica (di documento informatico) è definita come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari” (CAD Art. 1 - i-quater ), pertanto nel caso specifici non avremmo più un contenuto identico ma un contenuto più una aggiunta, l’attestazione e di una firma digitale dell'attestante.

Viene da chiedersi: quale eccezione potrebbe essere sollevata?


lunedì 7 giugno 2021

Notifica PEC perfezionata ma contenuto "illeggibile"

Più volte ho avuto occasione di fornire pareri su problematiche attinenti a notifiche a mezzo PEC ex 53/1994, in particolare causate da problemi di leggibilità dei file allegati. Sia a mittenti che a destinatari.

Le cause più comuni sono dovute ad una alterazione dell’estensione nel nome del file. Per esempio un file PDF firmato in formato CADES in cui viene persa l’estensione “.PDF”. In un altro caso il problema risiedeva nella presenza di un carattere speciale nel nome del file.

Non è mai capitata una corruzione effettiva del nome del file tale da renderlo davvero illeggibile, cioè con contenuti tali da non poter essere visualizzato anche disponendo delle competenze tecniche necessarie.

In tutti i casi il destinatario avrebbe potuto visualizzare il documento con un minimo di competenze tecniche, anche delegate ad un tecnico informatico generalista, semplicemente rinominando il file. Aggiungo che la difficoltà di lettura dei file è molto variabile in dipendenza dal sistema informatico utilizzato. I sistemi Apple Mac e Linux sono in grado di aprire indipendentemente dalla presenza dell’estensione, la quale è invece indispensabile sui sistemi MS Windows.

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata per la situazione in cui la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) è regolarmente pervenuta, ma l'eccezione verte sulla leggibilità degli allegati.

Sentenza n. 15001/2021 del 28/05/2021:

3. Il Collegio ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarità della notificazione.

3.1. In questi termini si è già espressa Cass. n. 20747 del 2018 (più di recente Cass. 21/02/2020, n. 4624 e Cass. 24/09/2020, n. 20039), affermando che «una volta acquisita al della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario (Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi è comunque necessità di querela di falso, Cass. 21 luglio 2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763)».

3.2. In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, questa Corte ha pure già chiarito che «spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico» (Cass. 31/10/2017, n. 25819).

 

Cosa fare in questi casi?

Dal punto di vista del destinatario, ignorare la notificazione eccependone poi la validità non parrebbe una strada vincente. Meglio sarebbe consultare dapprima un tecnico specializzato per valutare la situazione e decidere di conseguenza il comportamento migliore.

Dal punto di vista del mittente, è sempre buona prassi controllare gli allegati inviati presenti nella ricevuta di avvenuta consegna. Possibilmente ripetere la verifica da un computer diverso da quello di invio, che potrebbe avere impostazioni più "elastiche" nell'apertura dei file rispetto alla media. In particolare verificare la correttezza delle estensioni nel nome dei file.


martedì 7 aprile 2020

Libro: Depositi e Notifiche PEC nel Processo Amministrativo Telematico

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Depositi e Notifiche PEC nel Processo Amministrativo Telematico

https://www.amazon.it/Depositi-Notifiche-Processo-Amministrativo-Telematico/dp/B086PNZJ8G

Questo libro è una guida pratica alle procedure informatiche del Processo Amministrativo Telematico.

Sono esposte passo-passo le procedure per effettuare depositi telematici di iscrizione a ruolo al TAR e presso il Consiglio di Stato, i depositi endo-procedimentali e le notifiche telematiche a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Le citazioni di normativa e giurisprudenza sono ridotte all’essenziale mentre molto spazio è dedicato allo svolgimento pratico delle operazioni; sono stati inseriti riquadri con suggerimenti pratici ed errori comuni da evitare.

Alcune appendici sono dedicate ad approfondimenti su: configurazione del software, compattazione dei PDF e glossario dei termini tecnici.

martedì 24 marzo 2020

Libro: Depositi PCT e notifiche PEC con le consolle per gli Avvocati


È disponibile su Amazon in forma di ebook e cartaceo il mio libro
Guida passo-passo ai depositi e informazioni pratiche


Questo libro è una guida pratica al Processo Telematico Civile.
Sono esposte passo-passo le procedure per effettuare depositi telematici di iscrizione a ruolo ed endo-procedimentali, esecuzioni e notifiche telematiche a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Le citazioni di normativa e giurisprudenza sono ridotte all’essenziale mentre molto spazio è dedicato allo svolgimento pratico delle operazioni; sono stati inseriti riquadri con suggerimenti pratici ed errori comuni da evitare.
Sei appendici sono dedicate ad approfondimenti su: compattazione dei PDF, formule di conformità delle copie, tipologie di firma digitale, verifica della scadenza dei certificati, errori nel deposito, risoluzione di problemi e glossario dei termini tecnici.
 
Aggiornamento 2023: pubblicata la nuova edizione post Riforma Cartabia

venerdì 1 marzo 2019

Addio all’INI-PEC

Esprimo un commento sul recente pronunciamento della Corte di Cassazione Sezione III sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709, secondo cui “La notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC [...] diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla”.

Si tratterebbe di un precedente grave, visto che il registro INI-PEC è la principale fonte di indirizzi telematici a cui notificare EX Art 53/94.

In motivazione, al punto 2, si afferma il principio:
"Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, [...] corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia"

Leggiamo il citato art. 15 sexties, che definisce gli elenchi da cui estrarre indirizzi PEC a cui notificare:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, [...] la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Ovvero si dispone in via preliminare l’obbligo di notificare all’Avvocato, a mezzo Pec, all'indirizzo definito dall’art 6-bis del CAD (codice dell’amministrazione digitale), nonché al Reginde.
Peraltro lo stesso art. 15 sexies fa riferimento alle notifiche effettuate dalla cancelleria verso gli Avvocati, mentre nel caso in esame si tratta di notifica tra parti ex. Art 53/94.

L’art 6-bis del CAD dice al primo comma:
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

A mia modesta lettura la catena di riferimenti collega direttamente l’obbligo di notificazione di atti giudiziari a mezzo PEC al registro INI-PEC, oltre che al RegInde, a differenza di quanto deciso dalla S.C. Auspicherei una rimessione alle Sezioni Unite per un ribaltamento, come già accaduto per la questione della firma Pades per le notifiche.

Conclusione

Il pronunciamento riguarda l’utilizzo dell’INI-PEC per la notificazione ad Avvocati. Non si può applicare alla notificazione diretta alle parti, anche perché non censiti nel Reginde.
Il mio consiglio è di usare comunque sempre il reginde quando si notifica ad Avvocati in qualità di procuratori, anche perché la Consolle agevola sia la ricerca del nominativo che l’importazione dei dati.

domenica 26 novembre 2017

Promemoria per inviare notifiche a mezzo PEC da Consolle Avvocato

Il mio libro guida al PCT è
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La Consolle Avvocato offre un comodo strumento per inviare notificazioni a mezzo PEC Ex L. 53/1994 art. 3bis, che agevola ed offre un certo grado di controllo dei dati inseriti. Semplifica inoltre le successive operazioni di documentazione dell’avvenuta notifica.
Ho riassunto in questa pagina le procedure da seguire nel caso di tre differenti categorie di documenti:
A) Atti introduttivi propri nativi digitali
B) Atti informatici estratti dal fascicolo telematico
C) Scansioni di atti originali cartacei

Caso A: Atti introduttivi nativamente digitali

Esempi tipici sono l’atto di citazione ed il precetto.
  1. Convertire il file in formato PDF direttamente dal proprio programma di videoscrittura;
  2. se occorre notificare anche la procura alle liti (cartacea), scansionare il documento in PDF;
  3. in Consolle Avvocato andare nella sezione “Atti inviati e ricevuti”, pagina “Notifiche in proprio (invio)”;
  4. cliccare il bottone “Nuova notifica” sulla destra. Si aprirà la finestra di composizione della notifica;
  5. compilare il campo “Riferimento” con una descrizione a piacere;
  6. inserire il destinatario della notifica cliccando il tasto “Nuovo” sopra la tabella “Destinatari” e digitando i dati: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo PEC, codice fiscale, indicazione del pubblico registro dal quale l’indirizzo è estratto; se il destinatario è un avvocato si potrà usare direttamente il tasto “Reginde” per inserire i dati, Ripetere per eventuali ulteriori destinatari;
  7. nella sezione “Allegati” in basso a destra, con il tasto “Aggiungi” allegare i file PDF da notificare (atto ed eventuale procura);
  8. con il tasto “Relata” aprire la formula predefinita di relata e completare con tutti i dati necessari, in particolare:
    1. avvocato mittente, codice fiscale, albo di appartenenza,
    2. dati del cliente con codice fiscale,
    3. dati del destinatario, codice fiscale, indirizzo PEC, indicazione del registro da cui questa è tratta,
    4. descrizione dell’atto notificato;
  9. chiudere la relata, che si convertirà automaticamente in file PDF;
  10. verificare che i file da notificare e la relazione siano correttamente allegati utilizzando il tasto “Verifica”;
  11. spuntare i file da firmare digitalmente e cliccare “Firma”. Il file PDF dell’atto, la procura e la relata devono tutti essere firmati;
  12. spuntare la conferma di verifica degli allegati e cliccare “Invia”.

Caso B: Atti presenti nel fascicolo telematico

Tipicamente si tratta di sentenze, decreti (non esecutivi), verbali di fissazione, ecc
  1. In Consolle Avvocato accedere al fascicolo telematico, nella pagina “Documenti”;
  2. spuntare le caselline in corrispondenza dell’atto o degli atti da notificare (es. il ricorso ed il decreto);
  3. cliccare il bottone “Invio notifica”: si aprirà dopo un certo tempo la finestra di composizione della notifica;
  4. compilare il campo “Riferimento” con una descrizione a piacere;
  5. inserire il destinatario della notifica cliccando il tasto “Nuovo” sopra la tabella “Destinatari” e digitando i dati: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo PEC, codice fiscale, indicazione del pubblico registro dal quale l’indirizzo è estratto; se il destinatario è un avvocato si potrà usare direttamente il tasto “Reginde” per inserire i dati. Ripetere per eventuali ulteriori destinatari;
  6. con il tasto “Relata” aprire la formula predefinita di relata e completare con tutti i dati necessari, in particolare:
    1. avvocato mittente, codice fiscale, albo di appartenenza,
    2. dati del cliente con codice fiscale,
    3. dati del destinatario, codice fiscale, indirizzo PEC, indicazione del registro da cui questa è tratta,
    4. descrizione dell’atto notificato (numero e data decreto / sentenza e tribunale emittente)
    5. paragrafo di dichiarazione di pendenza, con ufficio giudiziario, sezione, N. RG (i dati dovrebbero essere già parzialmente precompilati, tranne la sezione, che va definita a mano);
  7. chiudere la relata, che si convertirà automaticamente in file PDF;
  8. verificare che i file da notificare importati dal fascicolo e la relazione siano correttamente allegati utilizzando il tasto “Verifica”;
  9. spuntare il file da firmare digitalmente e cliccare “Firma”. È sufficiente firmare la sola relata, in quanto gli atti importati automaticamente da Consolle sono in forma di duplicato, e pertanto già firmati digitalmente in originale;
  10. spuntare la conferma di verifica degli allegati e cliccare “Invia”.
NOTA: la Consolle Avvocato estrae, ai fini della notifica, i duplicati informatici degli atti. Se invece si preferisce notificare copie informatiche, è necessario preventivamente scaricare queste a mano ed allegarle successivamente alla notifica. Sarà necessario in questo caso attestarne la conformità all’originale informatico nella relazione di notifica. (si veda l’articolo: Scaricare la copia o il duplicato? )

Caso C: Originali cartacei (analogici)

Esempio frequente è il decreto ingiuntivo oppure una sentenza con formula esecutiva (che è ancora apposta su originale cartaceo dalla cancelleria). Altro esempio è il provvedimento del Giudice di Pace emesso in forma cartacea.
  1. Scansionare l’atto o gli atti da notificare e salvare in formato file PDF;
  2. in Consolle Avvocato andare nella sezione “Atti inviati e ricevuti”, pagina “Notifiche in proprio (invio)”;
  3. cliccare il tasto “Nuova notifica” sulla destra. Si aprirà la finestra di composizione notifica;
  4. compilare il campo “Riferimento” con una descrizione a piacere;
  5. inserire il destinatario della notifica cliccando il tasto “Nuovo” sopra la tabella “Destinatari” e digitando i dati: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo PEC, codice fiscale, indicazione del pubblico registro dal quale l’indirizzo è estratto; se il destinatario è un avvocato si potrà usare direttamente il tasto “Reginde” per inserire i dati. Ripetere per eventuali ulteriori destinatari;
  6. nella sezione “Allegati” in basso a destra, con il tasto “Aggiungi” allegare i file PDF scansionati;
  7. con il tasto “Relata” aprire la formula predefinita di relata e completare con tutti i dati necessari, in particolare:
    1. avvocato mittente, codice fiscale, albo di appartenenza,
    2. dati del cliente con codice fiscale,
    3. dati del destinatario, codice fiscale, indirizzo PEC, indicazione del registro da cui questa è tratta,
    4. descrizione dell’atto notificato,
    5. paragrafo di dichiarazione di pendenza, con ufficio giudiziario, sezione, N. RG,
    6. paragrafo di attestazione di conformità all’originale per originale cartaceo specificando, per ogni singolo file, il nome esatto del file stesso (es. sentenza_1234_17.pdf) ed una sintetica descrizione del contenuto (sentenza n. 1234/2017 del tribunale di Milano);
  8. chiudere la relata, che si convertirà automaticamente in file PDF;
  9. verificare che i file da notificare e la relazione siano correttamente allegati utilizzando il tasto “Verifica”;
  10. spuntare i file da firmare digitalmente e cliccare “Firma”. La relata deve essere firmata, le copie scansionate non necessariamente;
  11. spuntare la conferma di verifica degli allegati e cliccare “Invia”.

Prova della notifica

La prova di avvenuta notifica consiste nella ricevuta di avvenuta consegna, in formato file .eml o .msg. Tale file contiene al suo interno anche tutti gli allegati al messaggio trasmesso, quindi anche la relazione di notifica e contiene i certificati di firma degli enti gestori delle PEC di mittente e destinatari, con data certa.

La prova di notifica andrà depositata telematicamente nel fascicolo telematico, tranne "Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico ...." (Art. 9 c. 1bis L.53/94))
In Consolle Avvocato è possibile ottenere una copia PDF (quindi stampabile) della notifica andando nella sezione “Atti inviati e ricevuti”, pagina “Notifiche in proprio (invio)”:
-nella barra superiore specificare l’intervallo di date tra cui la notifica è stata fatta (se meno di un mese lasciare i valori predefiniti),
-cliccare “Cerca”,
-selezionare la riga corrispondente alla notifica di interesse,
-cliccare il tasto “Stampa certificazione” presente nella colonna a destra,
-salvare e/o stampare il PDF, che contiene il messaggio inviato, tutti gli allegati compresa la relazione, la ricevuta di accettazione e la/le ricevute di consegna (una per ogni destinatario).

Per depositare invece telematicamente, si dovrà utilizzare come atto principale l’atto di citazione oppure una nota di deposito e gli allegati saranno la ricevuta di accettazione (RAC) e le ricevute di consegna (RDAC, una per ogni destinatario). Allegare anche una “copia di cortesia” del PDF di certificazione poc'anzi descritto può agevolare il Giudice meno avvezzo all'informatica.
Quelle sopra esposte sono indicazioni sommarie, con scopo esemplificativo e di pro-memoria. La correttezza della specifica notifica deve essere verificata dell’Avvocato, che deve documentarsi sulle norme e procedure, ed è responsabile della corretta esecuzione della stessa.

Art. 3-bis L 53-1994

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; (Abrogato)
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

CSM: notifiche telematiche eseguite dagli avvocati

 
 
 
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