venerdì 15 settembre 2023

Il documento strutturato XML del D.M. 110/23

Forti sono i dubbi in merito all’applicazione del D.M. 110/2023 sulla forma degli atti. Per quanto riguarda alcuni aspetti di videoscrittura previsti dall’art. 6 quali l’interlinea, il carattere e i bordi possiamo comprendere. Per il problema delle “parole chiave” si rimanda al precedente articolo su questo blog. Rimane aperta la questione relativa a file XML che dovrebbero essere formati e abbinati al deposito dell’atto.

Tale disposizione è introdotto dall’art.8 “Schemi informatici” che sostanzialmente rimanda in toto al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 art. 11. Questo articolo, al comma 1 ci dice che “L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.”

A sua volta quindi rimanda all’art. 34 dello stesso D.M. che recita “Le specifiche tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla  protezione dei dati personali, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati personali.” Quali sono queste specifiche? Ci viene incontro il comma 3 che “Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni anteriormente vigenti.”
In pratica, fino a che il responsabile dei servizi informativi non emetterà le specifiche tecniche non ci saranno adempimenti aggiuntivi oltre a quelli relativi alla forma dell’atto.
Poiché all’art.11 c. 2 si dice che le informazioni della nota di iscrizione a ruolo sono contenute nel documento strutturato ritengo che le nuove informazioni, per esempio le parole chiave, si aggiungeranno al file XML di accompagnamento al deposito. Presumo che le specifiche, una volta determinate, verranno introdotte nei software adottati per i depositi telematico, ad esempio Consolle Avvocato, PCT Enterprise, slPCT ecc.

venerdì 8 settembre 2023

Le parole chiave del D.M. 110/2023

Il D.M. n. 110 7 agosto 2023 dal titolo “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari…” definisce diverse caratteristiche tecniche che l’atto giudiziario depositato nel PCT deve soddisfare a partire dal 1° settembre 2023.

Alcune di queste caratteristiche tecniche sono di relativa semplice comprensione per tutti, per esempio il numero massimo di caratteri ammessi esclusi gli spazi (Art.3) , a 80.000 caratteri per l’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; 50.000 caratteri alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; 10.000 alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e' necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Oppure per la tipologia del carattere tipografico (Art. 6), che deve avere dimensione di 12 punti con interlinea di 1,5 e la pagina deve avere margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

In base alle richieste pervenutemi, più problematico e l’obbligo di indicare all’interno dell’atto le “parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio” (Art. 2 c. 1 l.c). L’idea non è nuova per la verità nel PCT poiché è già presente nel deposito telematico in Cassazione.

Il termine “Parola chiave” o Keyword è definito dal Dizionario enciclopedico di informatica della Zanichelli come “parola usata nella ricerca di informazioni all’interno di una base dati, che descrive l’argomento pertinente alla ricerca in corso.”

Devono quindi essere elencate nell’atto, presumibilmente nella parte introduttiva, un elenco di termini che devono rappresentare il tema trattato nel procedimento. Potrebbe trattarsi di parole come usucapione, accessione, anatocismo, eredità ecc. Viene da chiedersi, da informatico, se la parola chiave deve essere rigorosamente una singola parola oppure è ammessa una sequenza di termini quali “impugnazione di successione testamentaria”.

La parola chiave deve comunque essere significativa ma non banale, deve offrire un valore aggiunto rispetto all'oggetto della causa, altrimenti sarebbe un’inutile orpello informatico.

Per offrire un seppur minimo aiuto nella ricerca delle parole chiave ho predisposto un semplice strumento gratuito che cerca di estrarre parole meno comuni e più significative da un testo fornito: https://www.analizzatore-pct.it/parole_chiave.php



lunedì 26 giugno 2023

Attenzione imprese: se non comunicate la PEC rischiate di ricevere notifiche legali senza saperlo

Le imprese che non comunicano un domicilio digitale (leggasi indirizzo di posta elettronica certificata) alla camera di commercio sono soggette a sanzione amministrativa a ma soprattutto all'attribuzione di un indirizzo PEC d'ufficio.

Questo indirizzo è costituito dal codice fiscale dell’impresa nella forma: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT

ATTENZIONE: a questo indirizzo vengono notificate le sanzioni amministrative, le citazioni, istante di fallimento e qualsiasi altro atto civile, amministrativo e tributario.

La notifica è legalmente valida anche se la ditta e/o il suo legale rappresentante non leggono la PEC e magari non ne conoscono neppure l’esistenza e non hanno le credenziali di accesso.

Pertanto esiste la possibilità per le ditte inadempienti di trovarsi improvvisamente fallite o con pignoramenti a carico e conti correnti bloccati con evidenti gravi difficoltà.

Per verificare la propria PEC si deve consultare il registro INI-PEC (https://inipec.gov.it/) oppure effettuare una visura camerale.


giovedì 8 giugno 2023

Nasce il nuovo pubblico registro PEC INAD

Previsto fin dal 2022 (art. 3-bis c.1-bis CAD), è in corso di attivazione l’Indice Nazionale dei Domicili digitali (INAD) per le persone fisiche e gli enti non tenuti all’iscrizione in pubblici elenchi.
Secondo le indicazioni, l’operatività completa si avrà a partire dal 6 luglio 2023. Già dal 6 giugno è possibile effettuare consultazioni, ma sempre con esito negativo.
L’indirizzo web è: domiciliodigitale.gov.it

In questo pubblico registro confluiscono gli indirizzi PEC che i privati cittadini e gli enti non tenuti decidono volontariamente di fornire un indirizzo telematico presso cui ricevere le comunicazioni formali dalla PA ma anche per le notifiche.
Inoltre vi verranno d’ufficio trascritti anche gli indirizzi PEC dei professionisti già iscritti in altri registri quali INI-PEC o albi professionali. Nel caso si debba notificare ad un professionista nell’ambito di procedimenti al di fuori della sua sfera lavorativa si dovrà attingere a questo elenco.

Per l’avvocato pertanto, prima di notificare ad un privato diventa necessario consultare questo pubblico elenco e procedere alla notifica mediante ufficiale giudiziario solamente in caso di esito negativo della ricerca.


Il Processo Civile telematico con software gratuiti - Post Cartabia

Guida passo-passo per Avvocati alle notifiche PEC e depositi con SLpct

Questo libro è una guida pratica al Processo Telematico Civile per mezzo di strumenti il più possibile economici ed indipendenti. Aggiornato post riforma Cartabia.
È rivolto agli Avvocati di tutta Italia in quanto le procedure passo-passo descritte non sono specifiche di particolari Ordini professionali o strumenti commerciali con questi convenzionati.
È particolarmente gradito al professionista che desidera la massima libertà di scelta del mezzo telematico rispetto al mercato, l’essenzialità ed efficienza, il controllo delle procedure.
Sono descritte le prassi per effettuare depositi telematici di inscrizione a ruolo ed endo-procedimentali, esecuzioni e notifiche telematiche a mezzo Posta Elettronica Certificata, depositi presso la Corte di cassazione. Un nuovo capitolo tratta della procedura per la liquidazione dei compensi per l'assistenza in gratuito patrocinio.
Le citazioni di normativa e giurisprudenza sono ridotte all’essenziale mentre molto spazio è dedicato allo svolgimento pratico delle operazioni; sono stati inseriti riquadri con suggerimenti ed errori comuni da evitare.
Sei appendici sono dedicate ad approfondimenti su: compattazione dei PDF, formule di conformità delle copie, tipologie di firma digitale, verifica della scadenza dei certificati, errori nel deposito, risoluzione di problemi e glossario dei termini tecnici.

Disponibile su Amazon in ebook e cartaceo

https://www.amazon.it/dp/B0C6W1HCK2


lunedì 24 aprile 2023

Depositi PCT e notifiche PEC con le consolle per gli Avvocati - post riforma Cartabia

Depositi PCT e notifiche PEC con le consolle per gli Avvocati - post riforma Cartabia: Guida passo-passo ai depositi, informazioni pratiche e suggerimenti per evitare errori comuni
Disponibile da oggi la nuova edizione della "guida pratica al Processo Telematico Civile con le consolle per Avvocati" di livello basilare, con 70 pagine in più. Adatto per chiunque e aggiornato con le novità introdotte dalla riforma Cartabia della giustizia.

Sono esposte passo-passo le procedure per effettuare depositi telematici di inscrizione a ruolo ed endo-procedimentali, esecuzioni e notifiche telematiche a mezzo Posta Elettronica Certificata, iscrizione del ricorso in Cassazione.

Le citazioni di normativa e giurisprudenza sono ridotte all’essenziale mentre molto spazio è dedicato allo svolgimento pratico delle operazioni; sono stati inseriti riquadri con suggerimenti pratici ed errori comuni da evitare.

Sei appendici sono dedicate ad approfondimenti su: compattazione dei PDF, formule di conformità delle copie, tipologie di firma digitale, verifica della scadenza dei certificati, errori nel deposito, risoluzione di problemi e glossario dei termini tecnici.

Acquistabile su Amazon in eBook e cartaceo:

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mercoledì 12 aprile 2023

Cessazione di Microsoft Teams Gratuito (ma c'è l'alternativa gratuita)

Come già da tempo annunciato da Microsoft, successivamente al 12 aprile 2023 non è più disponibile gratuitamente MS Teams nella versione aziendale (classico). Il suo utilizzo è possibile solo dietro pagamento di un canone per MS Teams Essential di euro 3,40 / mese per utente oppure disporre di un abbonamento a MS 365 Basic o superiore.

In alternativa si può utilizzare una nuova versione denominata Microsoft Teams (gratuito) sia per MS Windows che per OsX. Notare la sottile differenza nei nomi: “Microsoft Teams gratuito” e “Microsoft Teams (gratuito)”.

Viene precisato che nel passaggio alla nuova versione gratuita si perdono le impostazioni preesistenti quali le chat salvate, i canali e i contatti.

Ciò potrebbe essere per la verità un'occasione per liberarsi dall’organizzazione a cui molti si ritrovano involontariamente “agganciati”, tipicamente lo studio con cui si è stabilito il primo collegamento agli inizi dell’uso di Teams.

Per l’utilizzo al fine della partecipazione alle udienze, tipicamente in modalità Guest, non sono necessarie le funzionalità di MS Teams Essential aziendali come lo spazio di archiviazione cloud e riunioni di centinaia di partecipanti e non è nemmeno necessario avere effettuato l'accesso ad un account.

Per passare alla nuova versione gratuita per Windows 10, MacOS e App per dispositivi mobili, occorre scaricare l'aggiornamento e successivamente agire nelle impostazioni dell’account. Secondo le istruzioni fornite da Microsoft occorre “toccare l'immagine del profilo nell'angolo in alto a destra per visualizzare il nuovo tenant personale sotto il nome dell'account. Se passi a questo tenant, passerai alla nuova esperienza microsoft teams (gratuita)”. Il "tenant" sembrerebbe essere     quello contraddistinto da una piccola casa.

In Windows 11 è già preinstallata la versione gratuita e non occorre fare alcunché.

La pagina informativa per passare alla nuova versione gratuita è:

https://support.microsoft.com/it-it/office/passare-da-microsoft-teams-gratuito-classico-a-microsoft-teams-versione-gratuita-4601d413-4419-40a8-8ca3-fe899ccdaa68?culture=it-it&country=IT

La pagina da cui scaricare l'applicazione è:

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app?rtc=1


domenica 19 marzo 2023

Attestazione di conformità per titolo esecutivo “post Cartabia”: in calce o in relata?

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 si pone il problema di come ottenere il titolo esecutivo e come notificarlo.

La formulazione post Cartabia dell’art 475 c.p.c è la seguente:

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Rimane quindi libera la forma dell’attestazione che secondo il CAD può essere apposta in calce oppure su file separato, sottoscritto e congiunto al file di cui si attesta la conformità con mezzi telematico.

Vediamo ora l’art 3bis della L. 53 /1994 sulle notifiche in proprio a mezzo PEC. Al comma 5:

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) [soppresso]

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

Il comma due recita:

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Per cui sembrerebbe escluso dalla previsione il caso del documento informatico, ma occorre considerare il nuovo articolo 196-undecies c.p.c. che sostanzialmente riporta il testo dell’abrogato art. 16-undecies del D.L. 179/2012 precedentemente citato nelle attestazioni di conformità:

1) L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

2) L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

3). Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

4) I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

In conclusione non vi è dubbio che l'attestazione di conformità deve essere inclusa nella relata di notifica.

Ma se si volesse comunque apporre l’attestazione anche in calce al provvedimento?

Peraltro impiegando questo approccio si ottiene un titolo esecutivo autoconsistente, non legato a un file esterno o ad uno specifico messaggio PEC.

La copia informatica (di documento informatico) è definita come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari” (CAD Art. 1 - i-quater ), pertanto nel caso specifici non avremmo più un contenuto identico ma un contenuto più una aggiunta, l’attestazione e di una firma digitale dell'attestante.

Viene da chiedersi: quale eccezione potrebbe essere sollevata?


giovedì 19 gennaio 2023

L’atto nativo digitale non richiede attestazione di conformità

Dal punto di vista informatico-giuridico questa affermazione suona come una ovvietà.

È recente un importante pronunciamento della Corte di Cassazione a sancire in giurisprudenza (perlomeno tributaria poiché si tratta di impugnazione avverso atto dell’amministrazione finanziaria) questo principio: pronuncia n. 981/2023 del 16/01/2023.

Vi si afferma che “essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”, pertanto non è necessaria l’attestazione di conformità. Tutti i casi di attestazione previsti dal Dlgs 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), DL 179/2012 e L. 53/1994 riguardano le copie da originale cartaceo, verso copia cartacea e da copia estratta da fascicolo telematico.

Nel caso specifico viene esclusa la necessità dell’attestazione anche nel momento del deposito telematico dell’atto notificato.

Se la sottoscrizione di un atto è elemento sostanziale per la sua esistenza, allora l’atto nasce come originale nel momento in cui viene firmato digitalmente e allegato al messaggio PEC di notifica. Non è copia dell’atto predisposto in videoscrittura, poiché l’atto si origina con la sottoscrizione.

Al momento del deposito telematico delle ricevute di notifica a mezzo PEC, ciò che viene allegato nei file EML è lo stesso file inviato con la notifica, è l’originale inviato e tornato.

In concreto i casi comuni sono quelli della notifica a mezzo PEC di atto ci citazione, quindi anche opposizione a D.I. e appello, e l’atto di Precetto.

In questi casi si allega il file in formato PDF (oltre naturalmente al file della relata) e lo si sottoscrive digitalmente prima dell’invio.


mercoledì 11 gennaio 2023

Il polso del Processo Telematico del 2022

Anche per l'anno appena trascorso ho predisposto il seguente elaborato grafico con le interruzioni del Processo Civile telematico segnalate dal portale dei Servizi Telematici. Non considero quindi le interruzioni o malfunzionamenti non comunicati ufficialmente.

I colori rappresentano il livello di gravità:
-Giallo per rallentamenti o malfunzionamenti temporanei,
-Arancione per interruzioni parziali di distretti o di servizi quali il PST, i pagamenti telematici, il portale vendite telematiche ecc,
-Rosso per interruzioni di ore o intere giornate su tutto il territorio nazionale.

In generale, rispetto agli anni passati, si nota un numero minore di giorni di fermo e nel secondo semestre la tendenza ad interrompere per singoli o pochi distretti alla volta.