sabato 15 dicembre 2018

A ciascuno la sua fattura (elettronica)


Nella tabella che segue ho cercato di comparare le differenti classi di servizio utilizzabili per la gestione della fatturazione elettronica. Sono disposti lungo uno spettro che va da una maggiore autonomia ed indipendenza da specifici fornitori, quindi adatti a utenti che preferiscono gestire in proprio e con totale controllo la procedura, a un estremo caratterizzato dalla totale delega all’emissione del documento, per chi non ne vuole sapere proprio di fattura elettronica.








Applicazione 
dell’Agenzia delle Entrate

Applicazione 
web di terzi (Opendotcom, Aruba, ecc)


Applicazione proposta dal commercialista

Delega a terzi dell’emissione (agenzie o commercialista)


👍

Vantaggi
➧Totale gratuità
➧Conservazione a norma automatica per 15 anni
➧Accesso con credenziali Fiscoonline, SPID o Carta Nazionale dei Servizi
➧Indipendenza dal commercialista
➧Interfaccia semplice e efficace
➧Assistenza efficace
➧Integrazione con il sistema contabile, anagrafiche clienti
➧Documenti direttamente disponibili al commercialista
➧Assistenza

➧Si delega totalmente la gestione delle fatture (si invia una semplice nota pro-forma all’intermediario)



👎

Limiti
➧Scarsa assistenza
➧Interfaccia minimale e senza calcoli automatici
➧Difficoltà reperimento documenti in conservazione
➧Necessità di inoltro dei documenti al commercialista o delega all’accesso

➧Necessità di inoltro dei documenti al commercialista o delega all’accesso


➧Vincolo al professionista
➧Strumento informatico imposto
➧Costo


➧Costo più elevato
➧Pochi professionisti offrono questo servizio


€


Costi
 Gratuito Da 25 €/anno senza limiti di numero fatture, a pacchetti da 2-4€ per singola fattura per anno Da 100 a 500 €/anno 20-30€ per singola fattura emessa, oltre ad un canone annuo per la conservazione a norma



ID

 Per ricezione

fatture*
Nessuno.
Si comunica ai fornitori il proprio indirizzo PEC
ID generale del fornitore del servizio ID generale del commercialista ID generale del fornitore del servizio o commercialista

*L’identificativo telematico (ID) è un codice facoltativo attribuito ad un contribuente o intermediario attrezzato con una infrastruttura informatica specifica. Non è necessario per un professionista averne uno proprio, ma è possibile utilizzare quello fornito dal commercialista o sistema di fatturazione scelto, che è comune a tutta l’utenza di quel servizio.


giovedì 6 dicembre 2018

Attenti al PAT


Nel deposito telematico amministrativo presso il TAR ed il Consiglio di Stato è molto
Mio libro guida sul Processo
Amministrativo Telematico
importante prestare attenzione alle formalità relative alle attestazioni di conformità e firma digitale degli atti.
Nel caso specifico di iscrizione a ruolo di ricorso amministrativo, occorre attestare la conformità dei documenti scansionati ed apporre firma digitale PaDES su:
-procura alle liti, se in originale cartaceo firmata di pugno dal cliente,
-scansione della notifica dell’atto, se questa è stata effettuata a mezzo U.G. (si scansiona in un unico file PDF l’atto, la relata e le eventuali cartoline o verbale),

Alcuni documenti sono invece nativi digitali, ed occorre solo apporre la firma digitale PaDES ai PDF:
-originale nativo digitale dell’atto di ricorso,
-istanza di fissazione udienza,
-foliario
-modulo di deposito

Note:
1. Nel processo amministrativo è espressamente richiesta la firma digitale di tipo PaDES. Si veda il mio articolo sull’argomento,
2. la firma deve essere apposta attraverso il sistema integrato in Adobe Reader versione DC,
3. le attestazioni di conformità possono essere inserite in forma nativa digitale all’interno del PDF ottenuto dalla scansione, utilizzando gli strumenti di “commento” o “compila e firma”. È possibile anche attestare la conformità su file separato, ma quest’ultima opzione risulta più complessa nella pratica,
4. nella procedura amministrativa si richiede l’autentica del mandato in quanto non si considera applicabile il comma 3 dell’Art. 83 cpc,

Oltre agli oneri descritti ci sono anche buone notizie:
rispetto alle prassi di deposito presso i Tribunali Ordinari Civili, il TAR e CDS offrono un vantaggio: anche in caso di omissioni nei depositi telematici il deposito non viene respinto, ma viene comunque attribuito l’RG e richiesta l’integrazione degli atti mancanti.