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venerdì 1 marzo 2019

Addio all’INI-PEC

Esprimo un commento sul recente pronunciamento della Corte di Cassazione Sezione III sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709, secondo cui “La notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC [...] diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla”.

Si tratterebbe di un precedente grave, visto che il registro INI-PEC è la principale fonte di indirizzi telematici a cui notificare EX Art 53/94.

In motivazione, al punto 2, si afferma il principio:
"Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, [...] corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia"

Leggiamo il citato art. 15 sexties, che definisce gli elenchi da cui estrarre indirizzi PEC a cui notificare:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, [...] la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Ovvero si dispone in via preliminare l’obbligo di notificare all’Avvocato, a mezzo Pec, all'indirizzo definito dall’art 6-bis del CAD (codice dell’amministrazione digitale), nonché al Reginde.
Peraltro lo stesso art. 15 sexies fa riferimento alle notifiche effettuate dalla cancelleria verso gli Avvocati, mentre nel caso in esame si tratta di notifica tra parti ex. Art 53/94.

L’art 6-bis del CAD dice al primo comma:
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

A mia modesta lettura la catena di riferimenti collega direttamente l’obbligo di notificazione di atti giudiziari a mezzo PEC al registro INI-PEC, oltre che al RegInde, a differenza di quanto deciso dalla S.C. Auspicherei una rimessione alle Sezioni Unite per un ribaltamento, come già accaduto per la questione della firma Pades per le notifiche.

Conclusione

Il pronunciamento riguarda l’utilizzo dell’INI-PEC per la notificazione ad Avvocati. Non si può applicare alla notificazione diretta alle parti, anche perché non censiti nel Reginde.
Il mio consiglio è di usare comunque sempre il reginde quando si notifica ad Avvocati in qualità di procuratori, anche perché la Consolle agevola sia la ricerca del nominativo che l’importazione dei dati.

martedì 4 aprile 2017

Elogio della firma PAdES: non solo per il Processo Amministrativo Telematico


Nell'ambito del Processo Civile Telematico siamo ormai abituati all’utilizzo della firma digitale di tipo CAdES (con la C iniziale), quella che produce file di tipo .P7M per intenderci.
Non tutti sanno che sono ammessi in Italia diversi tipi di firma digitale, tra cui CAdES e PAdES ed entrambe sono parimenti utilizzabili nell’ambito civile e del PCT (CAD D.L.G.S. 82/05 e delibera CNIPA n.45/2009).

Diversamente, per normativa speciale, nel Processo Amministrativo Telematico (PAT) è imposto (Art.6 c.4 allegato al DPCM 40/2016) l’impiego della firma digitale di tipo PAdES, ed esiste giurisprudenza sfavorevole all’utilizzo della firma CAdES nel PAT (TAR Basilicata sezione I sentenza n. 160/17 del 14/2/17). Giusto per complicare le cose, nel processo Tributario telematico è invece ammessa la sola firma CAdES (si deduce all’art. 10 del decreto Min. E.F. del 4 agosto 2015)



CAdES PAdES
Processo Civile Telematico Ammessa Ammessa
Processo Amministrativo Telematico Non ammessa Unica ammessa
Processo Tributario Telematico Unica ammessa Non ammessa

Approfondimento sul sistema PAdES

La firma digitale di tipo PAdES è prevista specificamente dal protocollo PDF. La P iniziale infatti sta per PDF.
Questa modalità di firma ha il praticissimo vantaggio di non richiedere software aggiuntivi (esempi sono Dike ed Aruba Sign) sia per l’applicazione della firma che per la successiva verifica ed apertura del file, essendo sufficiente il solo Adobe Reader (Versione 11 o DC). Ha il limite di essere applicabile ai soli documenti in formato PDF, ma ciò non costituisce un problema nella maggior parte dei casi.

Tabella comparativa tra i due formati di firma


File firmabili Formato del file firmato Software richiesto per apporre la firma Software richiesto per la lettura e verifica Possibilità di apporre un simbolo grafico di firma Possibilità di apporre firme multiple Conservazione delle singole versioni di firmate
PADES Solo formato PDF .pdf Adobe Reader o, in alternativa, software di firma digitale Adobe Reader 11 o DC* SI SI SI
CADES Qualunque tipo di file .xxx.p7m
(xxx è il formato del file originale)
Software di firma digitale Software di firma digitale e software per aprire il file NO SI NO
* il PDF firmato può essere visualizzato con qualunque visualizzatore PDF ma potrebbe non essere mostrata e/o verificata la validità della firma.

Copertina del libro Guida pratica alla firma digitale
Mio libro sulla firma digitale

Elogio del PAdES

Perché non utilizzare di preferenza la firma PadES, anche laddove abitualmente neppure viene firmato il documenti trasmesso?
Esempi di utilizzo:
-allegati alla normale corrispondenza email
-scritture private
-istanze di ammissione al passivo
-autentica di copie scansionate
-notifiche in proprio PEC

Immaginiamo l’efficacia di far pervenire ai clienti e controparti una lettera PDF così firmata, con evidente il logo o coccarda laddove classicamente si troverebbe la firma a mani. Il destinatario vedrà immediatamente il file senza dover installare a software specifici ma nel contempo il documento è validamente sottoscritto.
Il mittente potrà così evitare di allegare copia di cortesia dello stesso file non firmato, se abitualmente opera così.

Per apporre la firma PAdES si può utilizzare il software Adobe Reader verificando che questo sia configurato in modo opportuno per l'uso della firma digitale la propria chiavetta.

Equivalenza secondo Cassazione


La Corte di Cassazione si è pronunciata a S.U. per dichiarare le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.
http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/c_dettaglio_sentenze.page?contentId=SZC21090