domenica 19 marzo 2023

Attestazione di conformità per titolo esecutivo “post Cartabia”: in calce o in relata?

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 si pone il problema di come ottenere il titolo esecutivo e come notificarlo.

La formulazione post Cartabia dell’art 475 c.p.c è la seguente:

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Rimane quindi libera la forma dell’attestazione che secondo il CAD può essere apposta in calce oppure su file separato, sottoscritto e congiunto al file di cui si attesta la conformità con mezzi telematico.

Vediamo ora l’art 3bis della L. 53 /1994 sulle notifiche in proprio a mezzo PEC. Al comma 5:

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) [soppresso]

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

Il comma due recita:

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Per cui sembrerebbe escluso dalla previsione il caso del documento informatico, ma occorre considerare il nuovo articolo 196-undecies c.p.c. che sostanzialmente riporta il testo dell’abrogato art. 16-undecies del D.L. 179/2012 precedentemente citato nelle attestazioni di conformità:

1) L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

2) L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

3). Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

4) I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

In conclusione non vi è dubbio che l'attestazione di conformità deve essere inclusa nella relata di notifica.

Ma se si volesse comunque apporre l’attestazione anche in calce al provvedimento?

Peraltro impiegando questo approccio si ottiene un titolo esecutivo autoconsistente, non legato a un file esterno o ad uno specifico messaggio PEC.

La copia informatica (di documento informatico) è definita come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari” (CAD Art. 1 - i-quater ), pertanto nel caso specifici non avremmo più un contenuto identico ma un contenuto più una aggiunta, l’attestazione e di una firma digitale dell'attestante.

Viene da chiedersi: quale eccezione potrebbe essere sollevata?


giovedì 19 gennaio 2023

L’atto nativo digitale non richiede attestazione di conformità

Dal punto di vista informatico-giuridico questa affermazione suona come una ovvietà.

È recente un importante pronunciamento della Corte di Cassazione a sancire in giurisprudenza (perlomeno tributaria poiché si tratta di impugnazione avverso atto dell’amministrazione finanziaria) questo principio: pronuncia n. 981/2023 del 16/01/2023.

Vi si afferma che “essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”, pertanto non è necessaria l’attestazione di conformità. Tutti i casi di attestazione previsti dal Dlgs 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), DL 179/2012 e L. 53/1994 riguardano le copie da originale cartaceo, verso copia cartacea e da copia estratta da fascicolo telematico.

Nel caso specifico viene esclusa la necessità dell’attestazione anche nel momento del deposito telematico dell’atto notificato.

Se la sottoscrizione di un atto è elemento sostanziale per la sua esistenza, allora l’atto nasce come originale nel momento in cui viene firmato digitalmente e allegato al messaggio PEC di notifica. Non è copia dell’atto predisposto in videoscrittura, poiché l’atto si origina con la sottoscrizione.

Al momento del deposito telematico delle ricevute di notifica a mezzo PEC, ciò che viene allegato nei file EML è lo stesso file inviato con la notifica, è l’originale inviato e tornato.

In concreto i casi comuni sono quelli della notifica a mezzo PEC di atto ci citazione, quindi anche opposizione a D.I. e appello, e l’atto di Precetto.

In questi casi si allega il file in formato PDF (oltre naturalmente al file della relata) e lo si sottoscrive digitalmente prima dell’invio.


mercoledì 11 gennaio 2023

Il polso del Processo Telematico del 2022

Anche per l'anno appena trascorso ho predisposto il seguente elaborato grafico con le interruzioni del Processo Civile telematico segnalate dal portale dei Servizi Telematici. Non considero quindi le interruzioni o malfunzionamenti non comunicati ufficialmente.

I colori rappresentano il livello di gravità:
-Giallo per rallentamenti o malfunzionamenti temporanei,
-Arancione per interruzioni parziali di distretti o di servizi quali il PST, i pagamenti telematici, il portale vendite telematiche ecc,
-Rosso per interruzioni di ore o intere giornate su tutto il territorio nazionale.

In generale, rispetto agli anni passati, si nota un numero minore di giorni di fermo e nel secondo semestre la tendenza ad interrompere per singoli o pochi distretti alla volta.




domenica 18 dicembre 2022

Il Processo Civile Telematico: Considerazioni Tecnico Giurisprudenziali in vista della riforma del Processo Civile

È disponibile su Amazon il libro a cui ho contribuito con l'Avv. Antonella Carioli dedicato a riassumere la giurisprudenza sul PCT in considerazione dell'imminente riforma del processo Civile.

Il testo propone riflessioni tecnico giuridiche ed una rassegna tematica sul PCT, analizzando la Giurisprudenza più rilevante, di merito e legittimità, con particolare attenzione a:

= modifiche del CPC
= notifiche
= procura
= redazione atti
= deposito telematico
= comunicazioni cancelleria
= sanatoria e rimessione in termini
= fascicolo informatico
= firma digitale
= posta elettronica certificata
= mediazione telematica
= codice deontologico
= riforma del CPC (riforma Cartabia) e giustizia predittiva.

Il testo illustra i possibili scenari del PCT ed esamina le problematiche più considerevoli in materia.

Aquista ora su AMAZON

 

 

giovedì 15 dicembre 2022

Verifica chiavette di firma da terminale

AGGIORNAMENTO 23/12/2022: Il funzionamento dei dispositivi oggetto di revoca è stato prorogato (notizia Ordine Avvocati Milano).

 

In merito al problema della revoca di taluni dispositivi di firma al 1 gennaio 2023, segnalo in questo breve articolo come verificare se il proprio dispositivo rientra tra qulli soggetti al problema con il terminale del sistema operativo.

MS Windows

Per aprire il terminale di Windows cliccare il tasto Win (quello con la bandierina) insieme al tasto R. Digitare cmd e cliccare Ok.
Il comando da dare, rispettando le maiuscole è: 

certutil -SCInfo

Apple Mac OsX

Il terminale può essere avviato da Finder nella cartella delle Utility che si trova nella cartella delle Applicazioni.
Il comando da dare è:

pcsctest

Al prompt Enter the reader number digitare 1 e invio.

GNU/Linux

All’utente Linux non dovrebbe essere necessario indicare come avviare il terminale.
Il comando da dare, avendo il pacchetto pcsc-tools installato, è:

pcsc_scan

 

In tutti i casi si ottiene un parametro denominato ATR.
La chiavetta sarà revocata a gennaio se l’ATR rientra tra uno dei seguenti:

3BFF1800008131FE45006B11050700012101434E531031804A
3BDF18008131FE7D006B040C0184011101434E53103180FC
3BDF18008131FE7D006B050C0184010001434E53103180EC

Ciò è secondo la fonte DCS: https://dcssrl.it/node/40



venerdì 25 novembre 2022

Dal primo gennaio 2023 alcuni dispositivi di firma digitale non saranno più utilizzabili

Lo comunica l’AgID, Agenzia per l’Italia Digitale.

Ciò dipenderà dal fatto che stanno per essere revocati due sistemi di creazione di certificati di firma digitale da parte dell’agenzia francese ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). Tale società opera nell’ambito del regolamento eIDAS per la certificazione dei dispositivi per la firma elettronica e questa decisione si ripercuoterà su tutti i dispositivi i cui certificati sono stati creati con tali dispositivi e che includono i certificati in revoca nella catena di certificazione.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/05/24/firma-elettronica-qualificata-dispositivi-revocati


Immagine a solo scopo illustrativo. Non ci si riferisce a questo modello in particolare

 

Per la precisione i dispositivi potrebbero continuare a funzionare ma le firme digitali da essi apposte dopo il 31 dicembre 2022 risulteranno non valide.

Si stima che in Italia esistano circa un milione di dispositivi di firma a rischio, circa un quarto del totale.

Nello specifico i sistemi interessati sono:

Smart card di tipo Applet ID One Classic v1.01.1 en configuration CNS, Classic ou CIE chargée sur Cosmo v7.0-n Large, Standard et Basic (modes dual ou contact) sur composants NXP T,

Smart card TS-CNS con chip NXP ASEPCOS-CNS v1.84 in SSCD configuration with patch PL07 on NXP P60D080PVG dual interface microcontroller T.

 

Cosa occorre fare

  • Per prima cosa non sottovalutare eventuali comunicazioni ricevute via email dal proprio fornitore del dispositivo di firma (facendo nel contempo attenzione a potenziali tentativi di phishing che dovessero venire ideati da malintenzionati)
  • Contattare direttamente il proprio fornitore del dispositivo di firma digitale per chiedere informazioni a riguardo
  • Verificare che se i propri certificati di firma digitale includono i certificati revocati nella trust list. Allo scopo si può utilizzare un software di firma digitale, vedi paragrafo seguente
  • Se possibile evitare di trovarsi nella necessità di depositare atti, notificare o firmare digitalmente ad inizio gennaio, eventualmente anticipando le attività
  • Dal 1 gennaio 2023 firmare un documento e sottoporlo alla verifica di software aggiornati (Aruba Sign, Dike Gosign, Postacert, Firma4NG ecc) oppure sul sito di verifica del Notariato: https://vol.ca.notariato.it/it
  • In generale, per prevenire problemi di diversa natura, consiglio di dotarsi di due dispositivi di firma digitale di fornitori diversi e con scadenze sfalsate. Si veda https://gualmini-pct.blogspot.com/2017/04/la-tempesta-quando-scade-la-chiavetta.html

Software per la verifica

I seguenti produttori di software di firma hanno fornito strumenti di verifica. la lista potrebbe essere non esaustiva.

 

Se il proprio dispositivo rientra nel caso qui descritto è necessario provvedere alla sostituzione, o comunque contattare il fornitore per avere indicazioni.

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Copertina del libro Guida pratica alla firma digitaleÈ disponibile su Amazon in forma di ebook e cartaceo il mio libro:

Guida pratica alla FIRMA DIGITALE

Guida passo-passo alla sottoscrizione di atti e documenti. Verifica dell’autenticità di firme e certificati. Giurisprudenza.

https://www.amazon.it/dp/B08PQPNFKW

venerdì 18 novembre 2022

Come depositare con la Consolle anche quando il PCT è fermo per interventi tecnici programmati

Durante le frequenti sospensioni di attività del sistema informatico del Processo Telematico Civile, è possibile in genere effettuare depositi telematici ottenendo comunque le ricevute nei termini eventuali scadenti nel week end.

Ciò almeno è quando viene comunicato solitamente, verificare le comunicazioni del Ministero per il caso specifico.

Il sistema PEC esterno ai sistemi SICID e SIECIC funziona regolarmente e rilascia in breve tempo le ricevute RAC e RDAC, quest’ultima è notoriamente quella che fa fede per la data del deposito ex D.L. 179/2012 art. 16bis c. 7.

In Consolle Avvocato™ non è possibile nel periodo di blocco visualizzare i fascicoli, pertanto non si può partire da Consultazione Live per effettuare il deposito.

È invece necessario che sia presente il fascicolo locale corrispondente a quello di cancelleria dove effettuare l’invio degli atti.

Possono verificarsi tre possibilità:

1. Andare in Gestione Fascicoli e cercare il fascicolo nell’elenco. Selezionarlo ed avviare il deposito partendo dal metà inferiore della finestra intitolata Depositi telematici cliccando il bottone Nuovo.

2. Il fascicolo non è presente. Potrebbe essere dovuto al fatto che i precedenti depositi sono stati fatti da un altro computer. È necessario formare un nuovo fascicolo come se ci si dovesse costituire, inserendo il tribunale, in numero di R.G. l’oggetto e le parti, quindi effettuare il deposito come spiegato al punto 1.

3. Il fascicolo è presente ma senza numero di ruolo indicato. Dipende dal fatto che è stata fatta l'iscrizione a ruolo del procedimento senza avere poi effettuato l'aggiornamento degli esiti. È necessario selezionare il fascicolo, cliccare il bottone Aggiorna esiti nella metà inferiore della finestra intitolata Depositi telematici poi cliccare il tasto Cerca in alto a destra. Una volta apparso il numero di R.G. procedere al deposito come per il punto 1.

Dopo avere effettuato il deposito verificare l’arrivo delle ricevute PEC. L’esito dei controlli automatico e l'accettazione da parte del cancelliere arriveranno presumibilmente solo dopo la regolare ripresa dei servizi.