In
data 11 febbraio 2021 è stata emessa dal tribunale di Milano una
circolare contenente le linee guida per il rilascio di formule
esecutive per via telematica come disciplinato dal D.L. 137/2020.
L’efficacia
decorre dal 15 febbraio c.a.. Non sono ammesse
modalità di richiesta diverse da quelle telematiche ad eccezione
delle parti o delle pubbliche amministrazioni per cui non vige
l'obbligo di PCT.
Il
testo è disponibile alla pagina: https://www.ordineavvocatimilano.it/it/news/tribunale-di-milano-linee-guida-per-il-rilascio-delle-formule-esecutive/p100-n929
Riassumo
qui i punti essenziali per il deposito dell’istanza di richiesta
delle copie.
-Nel
fascicolo telematico in cui è presente il provvedimento in forma
telematica di cui si chiede copia esecutiva, si effettua un deposito
telematico di tipo “Istanza generica”,
-Nello
spazio previsto per le comunicazioni alla cancelleria si deve
perentoriamente scrivere “RICHIESTA FORMULA/COPIE ESECUTIVE”,
-L’atto
principale consiste nell’istanza di richiesta copia in forma nativa
digitale PDF. Nel caso di D.I. non esecutivo di cui si richiede anche
l’emissione di formula esecutiva, si allega la scansione del
decreto notificato con relata e prove di notifica con attestazione di
conformità in un unico PDF; per le procedure di rilascio si allega
in unico PDF l’atto introduttivo con relata, prove di notifica,
provvedimento di convalida con attestazione di conformità.
Eventualmente anche la procura alle liti.
-Durante
il periodo emergenziale sanitario non sono dovuti i diritti di
copia per copie telematiche (Circolare Ministero della Giustizia
del 4 febbraio 2021),
-È
opportuno segnalare l’avvenuta richiesta di copia esecutiva di
sentenza all’ufficio sentenze anche via email all’indirizzo:
sentenzeciv.tribunale.milano@giustizia.it
A
seguito dell’istanza il cancelliere deposita nello stesso fascicolo
telematico la copia munita di formula esecutiva in formato PDF
sottoscritto digitalmente munito di formula ex art. 475 c.p.c. ed
indicazione della parte a favore della quale è avvenuta l’emissione.
La
copia così emessa costituisce l’originale unico.
Il
difensore ne estrae copia analogica (cartacea) apponendo
l’attestazione di conformità, ottenendo così il titolo ex art.
476 c.1 c.p.c.
La
formula indicata in circolare è la seguente, per la prima
copia/originale unico:
Il sottoscritto Avv. ……… ……… nella sua qualità di
difensore di …………. ……….. C.F./P.I. …… con
sede/residente in ………. ai sensi e per gli effetti dell’art
16bis, co. 9bis D.L. 179/2012, come modificato dal 90/2014 convertito
in Legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento
RGN ……. del giudice dott. ……. emesso in data ……. e
spedito in forma esecutiva in data ……. è conforme all’originale
informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al
procedimento RG ……. dal quale è stata estratta. Dichiara
altresì, sotto la propria responsabilità, che la presente è la
sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art.
476, comma 1, c.p.c.
Per
ulteriori copie:
Il sottoscritto Avv. ……… ……… nella sua qualità di
difensore di …………. ……….. C.F./P.I. …… con
sede/residente in ………. ai sensi e per gli effetti dell’art
16bis, co. 9bis D.L. 179/2012, come modificato dal 90/2014 convertito
in Legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento
RGN ……. del giudice dott. ……. emesso in data ……. e
spedito in forma esecutiva in data ……. è conforme all’originale
informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al
procedimento RG ……. dal quale è stata estratta.
Richiesta di seconda emissione di copia esecutiva
Il
difensore può attestare personalmente la conformità di ulteriori
copie conformi alla copia esecutiva senza pagamento di diritti, ma
rimane il divieto di azionare più di una copia esecutiva.
In
caso di necessità di una seconda copia esecutiva, deve essere
effettuata una nuova richiesta di emissione di formula telematica
con istanza rivolta al presidente del Tribunale,
unitamente all’eventuale denuncia di smarrimento o altra
documentazione oppure, in caso di errore nel primo provvedimento
istanza di correzione corredata di copia del provvedimento errato e
versione corretta.
In
questo deposito deve essere indicata nelle note per il cancelliere la
dizione “RICHIESTA SECONDA COPIA ESECUTIVA”.
Nell’attestazione
di conformità predisposta dal difensore deve essere indicato che
trattasi di seconda copia esecutiva.