mercoledì 17 febbraio 2021

Una copia esecutiva telematica non si nega a nessuno

In data 11 febbraio 2021 è stata emessa dal tribunale di Milano una circolare contenente le linee guida per il rilascio di formule esecutive per via telematica come disciplinato dal D.L. 137/2020.

L’efficacia decorre dal 15 febbraio c.a.. Non sono ammesse modalità di richiesta diverse da quelle telematiche ad eccezione delle parti o delle pubbliche amministrazioni per cui non vige l'obbligo di PCT.

Il testo è disponibile alla pagina: https://www.ordineavvocatimilano.it/it/news/tribunale-di-milano-linee-guida-per-il-rilascio-delle-formule-esecutive/p100-n929

Riassumo qui i punti essenziali per il deposito dell’istanza di richiesta delle copie.

-Nel fascicolo telematico in cui è presente il provvedimento in forma telematica di cui si chiede copia esecutiva, si effettua un deposito telematico di tipo “Istanza generica”,

-Nello spazio previsto per le comunicazioni alla cancelleria si deve perentoriamente scrivere “RICHIESTA FORMULA/COPIE ESECUTIVE”,

-L’atto principale consiste nell’istanza di richiesta copia in forma nativa digitale PDF. Nel caso di D.I. non esecutivo di cui si richiede anche l’emissione di formula esecutiva, si allega la scansione del decreto notificato con relata e prove di notifica con attestazione di conformità in un unico PDF; per le procedure di rilascio si allega in unico PDF l’atto introduttivo con relata, prove di notifica, provvedimento di convalida con attestazione di conformità. Eventualmente anche la procura alle liti.

-Durante il periodo emergenziale sanitario non sono dovuti i diritti di copia per copie telematiche (Circolare Ministero della Giustizia del 4 febbraio 2021),

-È opportuno segnalare l’avvenuta richiesta di copia esecutiva di sentenza all’ufficio sentenze anche via email all’indirizzo: sentenzeciv.tribunale.milano@giustizia.it

A seguito dell’istanza il cancelliere deposita nello stesso fascicolo telematico la copia munita di formula esecutiva in formato PDF sottoscritto digitalmente munito di formula ex art. 475 c.p.c. ed indicazione della parte a favore della quale è avvenuta l’emissione.

La copia così emessa costituisce l’originale unico.

Il difensore ne estrae copia analogica (cartacea) apponendo l’attestazione di conformità, ottenendo così il titolo ex art. 476 c.1 c.p.c.

La formula indicata in circolare è la seguente, per la prima copia/originale unico:

Il sottoscritto Avv. ……… ……… nella sua qualità di difensore di …………. ……….. C.F./P.I. …… con sede/residente in ………. ai sensi e per gli effetti dell’art 16bis, co. 9bis D.L. 179/2012, come modificato dal 90/2014 convertito in Legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento RGN ……. del giudice dott. ……. emesso in data ……. e spedito in forma esecutiva in data ……. è conforme all’originale informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento RG ……. dal quale è stata estratta. Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art. 476, comma 1, c.p.c.

Per ulteriori copie:

Il sottoscritto Avv. ……… ……… nella sua qualità di difensore di …………. ……….. C.F./P.I. …… con sede/residente in ………. ai sensi e per gli effetti dell’art 16bis, co. 9bis D.L. 179/2012, come modificato dal 90/2014 convertito in Legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento RGN ……. del giudice dott. ……. emesso in data ……. e spedito in forma esecutiva in data ……. è conforme all’originale informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento RG ……. dal quale è stata estratta.  

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Richiesta di seconda emissione di copia esecutiva

Il difensore può attestare personalmente la conformità di ulteriori copie conformi alla copia esecutiva senza pagamento di diritti, ma rimane il divieto di azionare più di una copia esecutiva.

In caso di necessità di una seconda copia esecutiva, deve essere effettuata una nuova richiesta di emissione di formula telematica con istanza rivolta al presidente del Tribunale, unitamente all’eventuale denuncia di smarrimento o altra documentazione oppure, in caso di errore nel primo provvedimento istanza di correzione corredata di copia del provvedimento errato e versione corretta.

In questo deposito deve essere indicata nelle note per il cancelliere la dizione “RICHIESTA SECONDA COPIA ESECUTIVA”.

Nell’attestazione di conformità predisposta dal difensore deve essere indicato che trattasi di seconda copia esecutiva.

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