Esprimo
un commento sul recente pronunciamento della Corte di Cassazione
Sezione III sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709, secondo cui “La
notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC [...]
diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla”.
Si
tratterebbe di un precedente grave, visto che il registro
INI-PEC è la principale fonte di indirizzi telematici a cui
notificare EX Art 53/94.
In motivazione, al punto 2, si afferma il principio:
"Il
domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art.
16 sexies, [...] corrisponde
all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio
dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è
inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)
gestito dal Ministero della giustizia"
Leggiamo
il citato art. 15 sexties, che definisce gli elenchi da cui estrarre
indirizzi PEC a cui notificare:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di
procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli
atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di
parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla
notificazione con le predette modalità può procedersi
esclusivamente quando non sia possibile, [...] la
notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata,
risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal
registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero
della giustizia.”
Ovvero
si dispone in via preliminare l’obbligo di notificare all’Avvocato,
a mezzo Pec, all'indirizzo definito dall’art 6-bis del CAD (codice
dell’amministrazione digitale), nonché al Reginde.
Peraltro
lo stesso art. 15 sexies fa riferimento alle notifiche effettuate
dalla cancelleria verso gli Avvocati, mentre nel caso in esame si
tratta di notifica tra parti ex. Art 53/94.
L’art
6-bis del CAD dice al primo comma:
“1.
Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e
dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in
modalità telematica, è istituito, il pubblico elenco
denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle
imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo
economico.”
A
mia modesta lettura la catena di riferimenti collega direttamente
l’obbligo di notificazione di atti giudiziari a mezzo PEC al
registro INI-PEC, oltre che al RegInde, a differenza di quanto deciso
dalla S.C. Auspicherei una rimessione alle Sezioni Unite per un
ribaltamento, come già accaduto per la questione
della firma Pades per le notifiche.
Conclusione
Il
pronunciamento riguarda l’utilizzo dell’INI-PEC per la
notificazione ad Avvocati. Non si può applicare alla notificazione
diretta alle parti, anche perché non censiti nel Reginde.
Il
mio consiglio è di usare comunque sempre il reginde quando si
notifica ad Avvocati in qualità di procuratori, anche perché la
Consolle agevola sia la ricerca del nominativo che l’importazione
dei dati.