venerdì 1 marzo 2019

Addio all’INI-PEC

Esprimo un commento sul recente pronunciamento della Corte di Cassazione Sezione III sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709, secondo cui “La notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC [...] diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla”.

Si tratterebbe di un precedente grave, visto che il registro INI-PEC è la principale fonte di indirizzi telematici a cui notificare EX Art 53/94.

In motivazione, al punto 2, si afferma il principio:
"Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, [...] corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia"

Leggiamo il citato art. 15 sexties, che definisce gli elenchi da cui estrarre indirizzi PEC a cui notificare:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, [...] la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Ovvero si dispone in via preliminare l’obbligo di notificare all’Avvocato, a mezzo Pec, all'indirizzo definito dall’art 6-bis del CAD (codice dell’amministrazione digitale), nonché al Reginde.
Peraltro lo stesso art. 15 sexies fa riferimento alle notifiche effettuate dalla cancelleria verso gli Avvocati, mentre nel caso in esame si tratta di notifica tra parti ex. Art 53/94.

L’art 6-bis del CAD dice al primo comma:
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

A mia modesta lettura la catena di riferimenti collega direttamente l’obbligo di notificazione di atti giudiziari a mezzo PEC al registro INI-PEC, oltre che al RegInde, a differenza di quanto deciso dalla S.C. Auspicherei una rimessione alle Sezioni Unite per un ribaltamento, come già accaduto per la questione della firma Pades per le notifiche.

Conclusione

Il pronunciamento riguarda l’utilizzo dell’INI-PEC per la notificazione ad Avvocati. Non si può applicare alla notificazione diretta alle parti, anche perché non censiti nel Reginde.
Il mio consiglio è di usare comunque sempre il reginde quando si notifica ad Avvocati in qualità di procuratori, anche perché la Consolle agevola sia la ricerca del nominativo che l’importazione dei dati.