venerdì 15 settembre 2023

Il documento strutturato XML del D.M. 110/23

Forti sono i dubbi in merito all’applicazione del D.M. 110/2023 sulla forma degli atti. Per quanto riguarda alcuni aspetti di videoscrittura previsti dall’art. 6 quali l’interlinea, il carattere e i bordi possiamo comprendere. Per il problema delle “parole chiave” si rimanda al precedente articolo su questo blog. Rimane aperta la questione relativa a file XML che dovrebbero essere formati e abbinati al deposito dell’atto.

Tale disposizione è introdotto dall’art.8 “Schemi informatici” che sostanzialmente rimanda in toto al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 art. 11. Questo articolo, al comma 1 ci dice che “L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.”

A sua volta quindi rimanda all’art. 34 dello stesso D.M. che recita “Le specifiche tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla  protezione dei dati personali, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati personali.” Quali sono queste specifiche? Ci viene incontro il comma 3 che “Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni anteriormente vigenti.”
In pratica, fino a che il responsabile dei servizi informativi non emetterà le specifiche tecniche non ci saranno adempimenti aggiuntivi oltre a quelli relativi alla forma dell’atto.
Poiché all’art.11 c. 2 si dice che le informazioni della nota di iscrizione a ruolo sono contenute nel documento strutturato ritengo che le nuove informazioni, per esempio le parole chiave, si aggiungeranno al file XML di accompagnamento al deposito. Presumo che le specifiche, una volta determinate, verranno introdotte nei software adottati per i depositi telematico, ad esempio Consolle Avvocato, PCT Enterprise, slPCT ecc.

venerdì 8 settembre 2023

Le parole chiave del D.M. 110/2023

Il D.M. n. 110 7 agosto 2023 dal titolo “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari…” definisce diverse caratteristiche tecniche che l’atto giudiziario depositato nel PCT deve soddisfare a partire dal 1° settembre 2023.

Alcune di queste caratteristiche tecniche sono di relativa semplice comprensione per tutti, per esempio il numero massimo di caratteri ammessi esclusi gli spazi (Art.3) , a 80.000 caratteri per l’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; 50.000 caratteri alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; 10.000 alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e' necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Oppure per la tipologia del carattere tipografico (Art. 6), che deve avere dimensione di 12 punti con interlinea di 1,5 e la pagina deve avere margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

In base alle richieste pervenutemi, più problematico e l’obbligo di indicare all’interno dell’atto le “parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio” (Art. 2 c. 1 l.c). L’idea non è nuova per la verità nel PCT poiché è già presente nel deposito telematico in Cassazione.

Il termine “Parola chiave” o Keyword è definito dal Dizionario enciclopedico di informatica della Zanichelli come “parola usata nella ricerca di informazioni all’interno di una base dati, che descrive l’argomento pertinente alla ricerca in corso.”

Devono quindi essere elencate nell’atto, presumibilmente nella parte introduttiva, un elenco di termini che devono rappresentare il tema trattato nel procedimento. Potrebbe trattarsi di parole come usucapione, accessione, anatocismo, eredità ecc. Viene da chiedersi, da informatico, se la parola chiave deve essere rigorosamente una singola parola oppure è ammessa una sequenza di termini quali “impugnazione di successione testamentaria”.

La parola chiave deve comunque essere significativa ma non banale, deve offrire un valore aggiunto rispetto all'oggetto della causa, altrimenti sarebbe un’inutile orpello informatico.

Per offrire un seppur minimo aiuto nella ricerca delle parole chiave ho predisposto un semplice strumento gratuito che cerca di estrarre parole meno comuni e più significative da un testo fornito: https://www.analizzatore-pct.it/parole_chiave.php