Più volte ho
avuto occasione di fornire pareri su problematiche attinenti a notifiche a mezzo PEC ex 53/1994,
in particolare causate da problemi di leggibilità dei file allegati. Sia a mittenti che a destinatari.
Le cause più comuni
sono dovute ad una alterazione dell’estensione nel nome del file.
Per esempio un file PDF firmato in formato CADES in cui viene persa
l’estensione “.PDF”. In un altro caso il problema risiedeva
nella presenza di un carattere speciale nel nome del file.
Non è mai capitata
una corruzione effettiva del nome del file tale da renderlo davvero
illeggibile, cioè con contenuti tali da non poter essere visualizzato anche disponendo delle competenze tecniche necessarie.
In tutti i casi il
destinatario avrebbe potuto visualizzare il documento con un minimo
di competenze tecniche, anche delegate ad un tecnico informatico
generalista, semplicemente rinominando il file. Aggiungo che la
difficoltà di lettura dei file è molto variabile in dipendenza dal
sistema informatico utilizzato. I sistemi Apple Mac e Linux sono in
grado di aprire indipendentemente dalla presenza dell’estensione,
la quale è invece indispensabile sui sistemi MS Windows.
La Corte di
Cassazione si è più volte pronunciata per la situazione in cui la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) è
regolarmente pervenuta, ma l'eccezione verte sulla leggibilità degli
allegati.
Sentenza n.
15001/2021 del 28/05/2021:
3. Il Collegio
ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta
accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna,
l'onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla
parte che contesta la regolarità della notificazione.
3.1. In questi
termini si è già espressa Cass. n. 20747 del 2018 (più di recente
Cass. 21/02/2020, n. 4624 e Cass. 24/09/2020, n. 20039), affermando
che «una volta acquisita al della sussistenza della ricevuta
telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da
parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi
telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano
informatico, con onere probatorio a carico del medesimo
destinatario (Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22
dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito,
non vi è comunque necessità di querela di falso, Cass. 21 luglio
2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in
tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di
un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al
destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente
fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n.
18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763)».
3.2. In caso di
ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in
parte illeggibili, questa Corte ha pure già chiarito che «spetta
al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il
mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto
della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento
telematico» (Cass. 31/10/2017, n. 25819).
Cosa fare in questi
casi?
Dal punto di vista del destinatario, ignorare la
notificazione eccependone poi la validità non parrebbe una strada
vincente. Meglio sarebbe consultare dapprima un tecnico specializzato
per valutare la situazione e decidere di conseguenza il comportamento
migliore.
Dal punto di vista del mittente, è sempre buona prassi controllare gli allegati inviati presenti nella ricevuta di avvenuta consegna. Possibilmente ripetere la verifica da un computer diverso da quello di invio, che potrebbe avere impostazioni più "elastiche" nell'apertura dei file rispetto alla media. In particolare verificare la correttezza delle estensioni nel nome dei file.