Più volte ho
avuto occasione di fornire pareri su problematiche attinenti a notifiche a mezzo PEC ex 53/1994,
in particolare causate da problemi di leggibilità dei file allegati. Sia a mittenti che a destinatari.
Le cause più comuni sono dovute ad una alterazione dell’estensione nel nome del file. Per esempio un file PDF firmato in formato CADES in cui viene persa l’estensione “.PDF”. In un altro caso il problema risiedeva nella presenza di un carattere speciale nel nome del file.
Non è mai capitata
una corruzione effettiva del nome del file tale da renderlo davvero
illeggibile, cioè con contenuti tali da non poter essere visualizzato anche disponendo delle competenze tecniche necessarie.
In tutti i casi il destinatario avrebbe potuto visualizzare il documento con un minimo di competenze tecniche, anche delegate ad un tecnico informatico generalista, semplicemente rinominando il file. Aggiungo che la difficoltà di lettura dei file è molto variabile in dipendenza dal sistema informatico utilizzato. I sistemi Apple Mac e Linux sono in grado di aprire indipendentemente dalla presenza dell’estensione, la quale è invece indispensabile sui sistemi MS Windows.
La Corte di
Cassazione si è più volte pronunciata per la situazione in cui la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) è
regolarmente pervenuta, ma l'eccezione verte sulla leggibilità degli
allegati.
Sentenza n. 15001/2021 del 28/05/2021:
3. Il Collegio ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarità della notificazione.
3.1. In questi termini si è già espressa Cass. n. 20747 del 2018 (più di recente Cass. 21/02/2020, n. 4624 e Cass. 24/09/2020, n. 20039), affermando che «una volta acquisita al della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario (Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi è comunque necessità di querela di falso, Cass. 21 luglio 2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763)».
3.2. In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, questa Corte ha pure già chiarito che «spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico» (Cass. 31/10/2017, n. 25819).
Cosa fare in questi casi?
Dal punto di vista del destinatario, ignorare la notificazione eccependone poi la validità non parrebbe una strada vincente. Meglio sarebbe consultare dapprima un tecnico specializzato per valutare la situazione e decidere di conseguenza il comportamento migliore.
Dal punto di vista del mittente, è sempre buona prassi controllare gli allegati inviati presenti nella ricevuta di avvenuta consegna. Possibilmente ripetere la verifica da un computer diverso da quello di invio, che potrebbe avere impostazioni più "elastiche" nell'apertura dei file rispetto alla media. In particolare verificare la correttezza delle estensioni nel nome dei file.
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