giovedì 19 gennaio 2023

L’atto nativo digitale non richiede attestazione di conformità

Dal punto di vista informatico-giuridico questa affermazione suona come una ovvietà.

È recente un importante pronunciamento della Corte di Cassazione a sancire in giurisprudenza (perlomeno tributaria poiché si tratta di impugnazione avverso atto dell’amministrazione finanziaria) questo principio: pronuncia n. 981/2023 del 16/01/2023.

Vi si afferma che “essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”, pertanto non è necessaria l’attestazione di conformità. Tutti i casi di attestazione previsti dal Dlgs 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), DL 179/2012 e L. 53/1994 riguardano le copie da originale cartaceo, verso copia cartacea e da copia estratta da fascicolo telematico.

Nel caso specifico viene esclusa la necessità dell’attestazione anche nel momento del deposito telematico dell’atto notificato.

Se la sottoscrizione di un atto è elemento sostanziale per la sua esistenza, allora l’atto nasce come originale nel momento in cui viene firmato digitalmente e allegato al messaggio PEC di notifica. Non è copia dell’atto predisposto in videoscrittura, poiché l’atto si origina con la sottoscrizione.

Al momento del deposito telematico delle ricevute di notifica a mezzo PEC, ciò che viene allegato nei file EML è lo stesso file inviato con la notifica, è l’originale inviato e tornato.

In concreto i casi comuni sono quelli della notifica a mezzo PEC di atto ci citazione, quindi anche opposizione a D.I. e appello, e l’atto di Precetto.

In questi casi si allega il file in formato PDF (oltre naturalmente al file della relata) e lo si sottoscrive digitalmente prima dell’invio.


mercoledì 11 gennaio 2023

Il polso del Processo Telematico del 2022

Anche per l'anno appena trascorso ho predisposto il seguente elaborato grafico con le interruzioni del Processo Civile telematico segnalate dal portale dei Servizi Telematici. Non considero quindi le interruzioni o malfunzionamenti non comunicati ufficialmente.

I colori rappresentano il livello di gravità:
-Giallo per rallentamenti o malfunzionamenti temporanei,
-Arancione per interruzioni parziali di distretti o di servizi quali il PST, i pagamenti telematici, il portale vendite telematiche ecc,
-Rosso per interruzioni di ore o intere giornate su tutto il territorio nazionale.

In generale, rispetto agli anni passati, si nota un numero minore di giorni di fermo e nel secondo semestre la tendenza ad interrompere per singoli o pochi distretti alla volta.