Per
legge il deposito telematico nell’ambito del Processo Civile
Telematico si considera effettuato nel momento in cui viene generata
la PEC di avvenuta consegna presso il sistema informatico
ministeriale (Art. 16-bis c. 7, D.L
18 ottobre 2012, n. 179).
Ipotizziamo
ora questo scenario:
1.
Viene effettuato entro il termine rituale un deposito telematico di
atto di costituzione, memoria o altro atto soggetto a decadenza,
2.
Il deposito viene respinto per un problema tecnico del sistema
informatico ministeriale, oppure il cancelliere lo rifiuta per
qualsiasi motivo,
3.
Ritenendo tempestivo e regolare il deposito ed ingiustificato il
rifiuto, l’Avvocato ricorre al giudice, chiedendo l’accettazione
retrodatata del deposito.
Nel
presentare l’istanza si allegherà (tra l’altro) la ricevuta di
avvenuta consegna del deposito telematico (la seconda PEC), che
attesta la data di invio del deposito e contiene quanto inviato.
Ed è
qui che subentra una difficoltà: l’allegato a questa PEC,
contenente l’atto ed i documenti inviati per il deposito, è un
file “cifrato”, denominato solitamente “Atto.enc”, che può
essere aperto solamente dal sistema informatico ministeriale, che è
il solo depositario dei certificati crittografici necessari. Non ne è
possibile l'apertura diretta del file né da parte dalla cancelleria
né dal giudice.
4.
Per quanto sopra descritto, la procedura deve essere che, se il
Giudice ritiene di ammettere l’istanza di parte, deve disporre per
l’Avvocato il reinvio del deposito e per il cancelliere
l’accettazione di questo con data forzata a quella del deposito
iniziale (entro il termine).
Per
attestare che il ri-deposito autorizzato è conforme al primo invio
si deve di riutilizzare esattamente lo stesso file Atto.enc,
attestando l’equivalenza dell’impronta informatica o hash, per
l’allegato alle due ricevute PEC, eventualmente con una relazione
tecnica.
In
questo modo anche non potendo verificare il contenuto del file è
comunque matematicamente certa l'equivalenza del contenuto.
Rimango
a disposizione per l’analisi di scenari come quello appena
descritto o casistiche analoghe nell’ambito del Processo
telematico.
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