venerdì 19 settembre 2025

È possibile conoscere le cause di una controparte o un terzo qualunque?

Molti professionisti saranno curiosi di sapere se si possono consultare i fascicoli di terzi, magari di controparti o potenziali propri clienti.

In questo articolo affronterò questa ipotesi, fino a che punto è possibile spingersi e quanto sia possibile fare e la buona notizia è che non è necessario essere Hacker.

Naturalmente il sistema informatico del PCT del Ministero del della Giustizia è concepito per garantire la necessaria privacy, per cui vedremo come ottenere il massimo delle informazioni rimanendo entro limite del lecito e comunque nell'ambito dello studio accademico.

L’accesso pieno ad un fascicolo processuale civile è possibile solamente per il difensore costituito oppure per la parte direttamente attraverso il Portale dei Servizi Telematico all'indirizzo https://pst.giustizia.it previa autenticazione attraverso i mezzi disponibili (SPID, CIE, CNS). È possibile quindi avere la cronologia della storia del procedimento nonché scaricare tutti gli atti.

NON è possibile avere questo livello di accesso per chiunque non abbia una specifica autorizzazione, quindi Avvocati costituiti, parti in causa, curatori, amministratori, curatori, CTU, CTP ecc.

può un terzo, del tutto estraneo, vedere un qualunque fascicolo oppure venire a conoscenza di eventuali procedimenti civili a carico di un estraneo?

La risposta è un “NI”, cioè si, ma solo parzialmente, mediante due percorsi:

A) è possibile consultare un qualunque fascicolo telematico di cui si conosca il NUMERO di RUOLO in forma anonimizzata, quindi senza poter leggere il nome delle parti e visionare gli atti. 

Ciò può avvenire attraverso apposita pagina del Portale dei Servizi Telematici (PST) all'indirizzo: 

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp

Ma occorre preventivamente conoscerne il numero di iscrizione a ruolo.

La stessa operazione può essere effettuata con l’applicazione Giustizia Civile per smartphone.

B) per i soli procedimenti giunti a sentenza/decreto/ordinanaza si può utilizzare la ricerca giurisprudenziale nella banca dati di merito pubblica, disponibile all'indirizzo: https://bdp.giustizia.it

In questo caso è necessario effettuare un login (SPID, CIE, CNS), per cui ogni operazione compiuta è registrata ed identificata.

Dopodiché si può impiegare il form di ricerca per filtrare le informazioni di interesse. Per esempio, si può inserire nel campo delle parole chiave il nome di una parte a cui si è interessati (consiglio di impostare “tipo di ricerca testuale” a “tutte le parole”). Comparirà l’elenco dei provvedimenti pubblicati, salvo che per documenti oscurati, corredati di N.R.G., materia, giudice ecc. Il campo "ruolo" permette di limitare la ricerca per rito: civile, speciali sommari, lavoro, VG, esecuzioni ecc.


Naturalmente si possono aggiungere ulteriori fattori filtranti quali il foro di interesse, l’anno di iscrizione, la materia ecc. Tutto questo può essere effettuato da chiunque, non necessariamente giurista. Sono però espressamente esclusi i provvedimenti relativi a famiglia, minori e stato persona.

giovedì 22 maggio 2025

Analizzatore degli allegati al PCT 2.0

Lo strumento da me sviluppato per analizzare gli allegati da produrre nei depositi telematici si è notevolmente arricchito ed ha ora un’estetica più accattivante.

https://www.analizzatore-pct.it/analisi_file_pct.php


I principali elementi di novità sono:

-Viene mostrata un’icona del file per agevolare il riconoscimento del tipo,

-Viene descritta con maggiore dettaglio la tipologia del file,

-Viene segnalata ogni difformità tra l’estensione del file e il reale contenuto (il tutto senza che il file venga caricato sul server, massima riservatezza),

-Viene calcolato l’HASH SHA256 dei file (per ragioni di efficienza solo per i file che rientrano nei limiti dimensionali accettabili per il deposito),

-Sono forniti decine di suggerimenti ed indicazioni operative,

-È ora possibile riordinare alfabeticamente il file,

-Si possono nascondere in un unico gesto (MAIUSC+doppio click) tutti i file con esito simile, per esempio quelli positivi per concentrarsi sui problemi,

-Dopo il caricamento si può declinare il risultato per i processi amministrativo e tributario,

Migliorata anche la funzione per scaricare il fogliario, o lista dei documenti, che si ottiene cliccando sull'icona W in alto a destra.

Il funzionamento del sistema si basa sull'intelligenza NATURALE


mercoledì 9 aprile 2025

Link mancanti

Quante volte nel preparare la busta di deposito con la Consolle Avvocato ci si ritrova con un avviso del tipo “Link mancanti” e “Manca il documento ….” ?

Non si tratta di un errore che può causare problemi di accettazione del deposito. La Consolle include una funzione che controlla i link ipertestuali presenti nell’atto per richiamare ed aprire i documenti prodotti con un semplice click del mouse presenti nell’atto principale. La segnalazione si riduce progressivamente mentre i documenti richiamati dai collegamenti vengono allegati, fino a scomparire. Lo scopo è quello di evidenziare eventuali dimenticanze nell’allegazione della produzione.

Ciò che accade è che la videoscrittura riconosce gli indirizzi email e PEC come collegamenti ipertestuali e così li esporta nel PDF. La Consolle rileva questi collegamenti ma non trova i documenti corrispondenti con lo stesso nome (in quanto si tratta in realtà di indirizzi email o PEC) e segnala la mancanza di tali presunti documenti.

La segnalazione è metodicamente ignorata dagli utenti, ma può essere del tutto eliminata togliendo i collegamenti ipertestuali dagli indirizzi email. Nella videoscrittura è sufficiente cliccarvi con il tasto destro del mouse e selezionare rimuovi collegamento ipertestuale.

Naturalmente, se è predisposto l'atto con in collegamenti ai documenti e questi vengono tutti caricati come allegati la segnalazione scompare comunque. Rimangono eventualmente i link ai soli indirizzi email che possono essere rimossi.

Se si procede con il deposito ignorando la segnalazione può accadere che la terza PEC di esito dei controlli automatici segnali la stessa mancanza di documenti e la Consolle riporti un pallino giallo. Eliminando l’avviso come descritto la stessa terza PEC darà invece esito positivo con pallino verde (al netto di eventuali altri problemi).

lunedì 10 febbraio 2025

Libri sul Processo Telematico, aggiornamento 2025

Ho pubblicato le nuove edizioni dei miei libri ormai classici sul Processo Civile Telematico. Come ogni anno per i Codici, così si rende necessaria una nuova versione. E come mi ha detto qualcuno, vanno tenuti a fianco dei Codici, pronti alla consultazione...

Sono integrate le ultime novità introdotte dal correttivo alla riforma Cartabia e le più recenti modifiche ai software ed alle prassi. Eccoli:



Depositi PCT e notifiche PEC con le consolle per gli Avvocati - post riforma Cartabia:

Guida passo-passo ai depositi, informazioni pratiche e suggerimenti per evitare errori comuni

Il best seller della serie, tutto ciò che occorre sapere per depositare, notificare e molto altro. 

Oltre 200 copie vendute






Guida passo-passo per Avvocati alle notifiche PEC e depositi con SLpct

Come il precedente ma destinato agli utenti del software gratuito slPCT.








200+ domande sul Processo Telematico post Cartabia:

e altrettante risposte e soluzioni ai problemi informatici quotidiani dell’Avvocato


Esattamente Come dice il titolo, di livello più avanzato, frutto di molti anni di esperienza sul campo.





E non dimentichi di lasciare una buna recensione su Amazon! Grazie.


martedì 21 gennaio 2025

Il polso del Processo Telematico del 2024

Anche per l'anno appena trascorso ho riportato in un calendario le interruzioni del Processo Civile telematico. I dati su cui si basa sono le comunicazioni ufficiali del PST e di Servicematica.


I colori rappresentano il livello di gravità:
-Giallo per rallentamenti o malfunzionamenti temporanei,
-Arancione per interruzioni parziali di distretti o di servizi quali il PST, i pagamenti telematici, il portale vendite telematiche ecc,
-Rosso per interruzioni di ore o intere giornate su tutto il territorio nazionale.

Si può osservare un numero limitato di interruzioni programmate nel fine settimana (patch day) a fronte di un elevato numero di interruzioni brevi e parziali infrasettimanali.



mercoledì 11 dicembre 2024

L'area web per il perfezionamento delle notifiche telematiche

Introdotta dalla riforma Cartabia del 2022, l’area web per il deposito delle notifiche è diventata operativa  il 26 novembre 2024 in seguito alla pubblicazione delle specifiche tecniche del c.d. correttivo Cartabia.

Il suo utilizzo è disciplinato dall’art. 3-ter, co. 2 della Legge 53/1994 che prevede:

Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

I casi previsti dal comma 1, per cui l’avvocato è obbligato ad eseguire la notifica in proprio a mezzo PEC, sono:

a) Soggetti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC iscritto in un pubblico elenco,

b) Soggetti che hanno volontariamente iscritto un indirizzo PEC nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, quindi gli iscritti all’INAD.

Le cause di esito negativo per cause imputabili al destinatario sono:

a) Casella PEC piena e quindi non in grado di ricevere alcun ulteriore messaggio,

b) Casella PEC inesistente perché non rinnovata dopo la scadenza o mai attivata,

c) Indirizzo iscritto in pubblici registri di tipo email ordinaria e non PEC, quindi non in grado di ricevere messaggi certificati e/o generare la ricevuta di consegna,

d) Indirizzo PEC non inserito in alcun registro pubblico per soggetto tenuto a farlo.

Nei primi tre casi, in seguito all'invio della notifica, si ottiene in risposta un messaggio di avviso di mancata consegna.

L’area web in pratica porta alla PEC il principio della giacenza della posta raccomandata, infatti trascorsi dieci giorni la pubblicazione in area web della notifica, anche in mancanza di visualizzazione da parte del destinatario, la stessa si perfeziona, ed il sistema informatico genera una certificazione scaricabile dal mittente.

Vediamo ora come procedere all'inserimento della notificazione nell'area web evidenziando quelle che ad oggi sono le criticità del sistema.

L’accesso all’area è possibile attraverso il Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo: https://pst.giustizia.it, sezione Servizi, quindi Area Riservata (Accedi), ed autenticandosi con i mezzi previsti: SPID, Carta d’Identità Elettronica oppure CNS (la chiavetta di firma digitale comunemente utilizzata per il PCT).

Tra i servizi in area riservata, accedere a Area Notifiche Web – portale perfezionamento notifiche, al momento in fondo alla lista. 

La schermata dell’area si divide in tre sezioni, accessibili dalla barra superiore: 

-Notifiche non perfezionate, consente di cercare e visualizzare le notifiche ricevute in qualità di soggetto notificato (è raccomandabile fare un controllo periodico, soprattutto dopo un malaugurato evento di PEC satura o non funzionante),

-Predisponi notifica, area per depositare le notifiche da parte dell’avvocato,

-Notifiche predisposte e certificazioni, elenca le notifiche depositate e consente di prelevare le certificazioni di perfezionamento o compiuta giacenza.

Attraverso la sezione Predisponi notifica si avvia il procedimento guidato di inserimento di una nuova notifica. Nella prima scheda si deve inserire:

1. il codice fiscale del destinatario,

2. un oggetto descrittivo, per esempio “Precetto Tizio”, “decreto ingiuntivo ACME Srl” ecc,


Nella seconda scheda si deve caricare un file contenente l’atto che si è tentato di notificare a mezzo PEC. È ammesso un unico file in formato PDF oppure EML con dimensione non superiore a 10 Megabyte. Non è ammesso il formato P7M, per cui non è possibile inserire atti sottoscritti in formato Cades, ma solamente Pades.

Si pone inoltre il dubbio di come allegare più file nel caso per esempio di Ricorso e Decreto ingiuntivo.

A mio avviso, poiché è accettato il formato EML, in questo campo si dovrebbe caricare il messaggio PEC inviato per la tentata notifica, il quale contiene tutti gli atti da notificare. Tale file può essere scaricato dalla sezione Posta inviata della webmail PEC, oppure dall'apposita funzione scarica messaggio inviato della Consolle Avvocato. Il destinatario potrà visualizzare il messaggio EML per mezzo del client di posta elettronica installato nel suo computer esattamente come se lo avesse ricevuto attraverso la casella PEC.

Si deve inoltre spuntare la casella di dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. Legge 53/94.

Nella terza scheda si devono obbligatoriamente caricare la relata di notifica, presumibilmente la stessa predisposta per la notifica via PEC. Anche in questo caso non è ammesso il formato P7M per cui si deve firmare il file PDF in formato Pades. Eventualmente lo si può estrarre dal messaggio inviato, estrarre dal formato P7M e rifirmare in Pades.

Il secondo file richiesto è il messaggio PEC di avviso di mancata consegna in formato EML, che può essere scaricato dalla casella di posta certificata.

Facoltativamente possono essere allegati fino a tre file. Uno di questi potrebbe essere la stampa PDF del pubblico registro che dimostra la correttezza dell’indirizzo PEC verso cui la notifica è stata tentata.

L’ultima scheda presenta un riepilogo di quanto compilato fino ad ora dopodiché è sufficiente cliccare il bottone Crea notifica. Immediatamente viene restituito un numero di protocollo.

Da questo momento la notifica è depositata, ed il destinatario può visualizzarla accedendo con le stesse modalità descritte all'inizio alla sua area nel Portale dei Servizi Telematici, ed in questo caso la notifica si considera perfezionata il giorno dell’accesso. Diversamente, trascorsi dieci giorni si da la compita giacenza.

Per verificare l’esito, l’avvocato notificante può accedere all’area web e dalla scheda “Notifiche predisposte e certificazioni” può scaricare il documento di certificazione di avvenuta notifica, dove è specificato anche il tipo di perfezionamento, per accesso del destinatario o per compiuta giacenza. È anche possibile scaricare copia degli atti notificati.

Rimane al momento una criticità: il caso di indirizzo PEC non iscritto in un pubblico registro. In questa eventualità, indubbiamente imputabile al destinatario, l’area web non risulta utilizzabile poiché non è possibile fornire l’allegato EML obbligatorio di avviso di mancata consegna. 

VEDI ANCHE: promemoria per inviare notifiche mezzo PEC con Consolle Avvocati

giovedì 3 ottobre 2024

È possibile apporre le attestazioni di conformità in calce dal 30 settembre 2024 ?


Stanno circolando in questo periodo voci secondo le quali con l’entrata in vigore delle nuove regole tecniche del PCT sarebbe possibile attestare la conformità degli atti solamente su file separato in formato PDF e nel caso delle notifiche telematiche, occorrerebbe allegare al messaggio PEC un ulteriore file dedicato alle attestazioni oltre alla relata.

La mia interpretazione, basata sulla lettura del regolamento e delle norme, che peraltro non hanno subito alcuna novellazione, è che nulla è cambiato rispetto al 29 settembre 2024, se non ché viene espressamente previsto il formato PDF.

Procediamo ad una analisi dettagliata:

L’articolo dibattuto è il 27 (Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato):

C. 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF....

L’articolo è stato corretto da una rettifica datata 16 settembre, quando l’estensore si è ricordato dell’abrogazione della norma citata in applicazione della riforma Cartabia:

al comma 1 dell’articolo 27, dove è scritto: «ai sensi del terzo comma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212», leggasi: «ai sensi del terzo comma dell’articolo 196 undecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile»”.

Il suddetto terzo comma dell’art. 196 undecies delle disposizioni attuative del c.p.c. dice:

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Quindi a mio avviso la necessità di porre le attestazioni in un PDF, cosa già di prassi in precedenza, vale solo se si decide liberamente di apporla su file separato (...Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica ... ai sensi del terzo comma...) ma nulla proibisce di scegliere di attestare ai sensi del comma 2 che ammette l'attestazione in calce: 

"L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico".

Inoltre l'art. 3.bis della L. 53/1994 rimane perfettamente in vigore e al comma 5. lettera g prevede che: “la relazione debba contenere.... l'attestazione di conformità di cui al comma 2”.

Il concetto è ribadito anche dal già citato art. 196 undecies c.p.c. disp. att. c. 3: “Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.