In seguito
all’entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 si pone il
problema di come ottenere il titolo esecutivo e come notificarlo.
La formulazione
post Cartabia dell’art 475 c.p.c è la seguente:
Le sentenze, i
provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere
come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per
la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o
stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere
rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che
la legge disponga altrimenti.
Rimane quindi libera
la forma dell’attestazione che secondo il CAD può essere apposta
in calce oppure su file separato, sottoscritto e congiunto al file di
cui si attesta la conformità con mezzi telematico.
Vediamo ora l’art
3bis della L. 53 /1994 sulle notifiche in proprio a mezzo PEC. Al comma 5:
5. L'avvocato
redige la relazione di notificazione su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio
di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome,
cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) [soppresso]
c) il nome e
cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della
parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e
cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo
di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione
dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g)
l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
Il comma due recita:
2. Quando l'atto da
notificarsi non consiste in un documento informatico,
l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto
formato su supporto analogico, attestandone la conformità con
le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica
certificata.
Per cui sembrerebbe
escluso dalla previsione il caso del documento informatico, ma
occorre considerare il nuovo articolo 196-undecies c.p.c. che
sostanzialmente riporta il testo dell’abrogato art. 16-undecies
del D.L. 179/2012 precedentemente citato nelle attestazioni di
conformità:
1) L’attestazione
di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del
presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è
apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato,
congiunto materialmente alla medesima.
2) L’attestazione
di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo
documento informatico.
3). Nel caso
previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico separato
e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo
esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche
tecniche del direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica
è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è
inserita nella relazione di notificazione.
4) I soggetti che
compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli
196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21
gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni
effetto.
In conclusione non vi è dubbio che l'attestazione di conformità deve essere inclusa nella relata di notifica.
Ma se si volesse
comunque apporre l’attestazione anche in calce al provvedimento?
Peraltro impiegando
questo approccio si ottiene un titolo esecutivo autoconsistente, non
legato a un file esterno o ad uno specifico messaggio PEC.
La copia informatica
(di documento informatico) è definita come “il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è
tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”
(CAD Art. 1 - i-quater ), pertanto nel caso specifici non avremmo più
un contenuto identico ma un contenuto più una aggiunta,
l’attestazione e di una firma digitale dell'attestante.
Viene da chiedersi:
quale eccezione potrebbe essere sollevata?