lunedì 24 aprile 2023

Depositi PCT e notifiche PEC con le consolle per gli Avvocati - post riforma Cartabia

Depositi PCT e notifiche PEC con le consolle per gli Avvocati - post riforma Cartabia: Guida passo-passo ai depositi, informazioni pratiche e suggerimenti per evitare errori comuni
Disponibile da oggi la nuova edizione della "guida pratica al Processo Telematico Civile con le consolle per Avvocati" di livello basilare, con 70 pagine in più. Adatto per chiunque e aggiornato con le novità introdotte dalla riforma Cartabia della giustizia.

Sono esposte passo-passo le procedure per effettuare depositi telematici di inscrizione a ruolo ed endo-procedimentali, esecuzioni e notifiche telematiche a mezzo Posta Elettronica Certificata, iscrizione del ricorso in Cassazione.

Le citazioni di normativa e giurisprudenza sono ridotte all’essenziale mentre molto spazio è dedicato allo svolgimento pratico delle operazioni; sono stati inseriti riquadri con suggerimenti pratici ed errori comuni da evitare.

Sei appendici sono dedicate ad approfondimenti su: compattazione dei PDF, formule di conformità delle copie, tipologie di firma digitale, verifica della scadenza dei certificati, errori nel deposito, risoluzione di problemi e glossario dei termini tecnici.

Acquistabile su Amazon in eBook e cartaceo:

https://www.amazon.it/Depositi-PCT-notifiche-consolle-Avvocati/dp/B0C2RVJGMJ


mercoledì 12 aprile 2023

Cessazione di Microsoft Teams Gratuito (ma c'è l'alternativa gratuita)

Come già da tempo annunciato da Microsoft, successivamente al 12 aprile 2023 non è più disponibile gratuitamente MS Teams nella versione aziendale (classico). Il suo utilizzo è possibile solo dietro pagamento di un canone per MS Teams Essential di euro 3,40 / mese per utente oppure disporre di un abbonamento a MS 365 Basic o superiore.

In alternativa si può utilizzare una nuova versione denominata Microsoft Teams (gratuito) sia per MS Windows che per OsX. Notare la sottile differenza nei nomi: “Microsoft Teams gratuito” e “Microsoft Teams (gratuito)”.

Viene precisato che nel passaggio alla nuova versione gratuita si perdono le impostazioni preesistenti quali le chat salvate, i canali e i contatti.

Ciò potrebbe essere per la verità un'occasione per liberarsi dall’organizzazione a cui molti si ritrovano involontariamente “agganciati”, tipicamente lo studio con cui si è stabilito il primo collegamento agli inizi dell’uso di Teams.

Per l’utilizzo al fine della partecipazione alle udienze, tipicamente in modalità Guest, non sono necessarie le funzionalità di MS Teams Essential aziendali come lo spazio di archiviazione cloud e riunioni di centinaia di partecipanti e non è nemmeno necessario avere effettuato l'accesso ad un account.

Per passare alla nuova versione gratuita per Windows 10, MacOS e App per dispositivi mobili, occorre scaricare l'aggiornamento e successivamente agire nelle impostazioni dell’account. Secondo le istruzioni fornite da Microsoft occorre “toccare l'immagine del profilo nell'angolo in alto a destra per visualizzare il nuovo tenant personale sotto il nome dell'account. Se passi a questo tenant, passerai alla nuova esperienza microsoft teams (gratuita)”. Il "tenant" sembrerebbe essere     quello contraddistinto da una piccola casa.

In Windows 11 è già preinstallata la versione gratuita e non occorre fare alcunché.

La pagina informativa per passare alla nuova versione gratuita è:

https://support.microsoft.com/it-it/office/passare-da-microsoft-teams-gratuito-classico-a-microsoft-teams-versione-gratuita-4601d413-4419-40a8-8ca3-fe899ccdaa68?culture=it-it&country=IT

La pagina da cui scaricare l'applicazione è:

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app?rtc=1


domenica 19 marzo 2023

Attestazione di conformità per titolo esecutivo “post Cartabia”: in calce o in relata?

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 si pone il problema di come ottenere il titolo esecutivo e come notificarlo.

La formulazione post Cartabia dell’art 475 c.p.c è la seguente:

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Rimane quindi libera la forma dell’attestazione che secondo il CAD può essere apposta in calce oppure su file separato, sottoscritto e congiunto al file di cui si attesta la conformità con mezzi telematico.

Vediamo ora l’art 3bis della L. 53 /1994 sulle notifiche in proprio a mezzo PEC. Al comma 5:

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) [soppresso]

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

Il comma due recita:

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Per cui sembrerebbe escluso dalla previsione il caso del documento informatico, ma occorre considerare il nuovo articolo 196-undecies c.p.c. che sostanzialmente riporta il testo dell’abrogato art. 16-undecies del D.L. 179/2012 precedentemente citato nelle attestazioni di conformità:

1) L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

2) L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

3). Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

4) I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

In conclusione non vi è dubbio che l'attestazione di conformità deve essere inclusa nella relata di notifica.

Ma se si volesse comunque apporre l’attestazione anche in calce al provvedimento?

Peraltro impiegando questo approccio si ottiene un titolo esecutivo autoconsistente, non legato a un file esterno o ad uno specifico messaggio PEC.

La copia informatica (di documento informatico) è definita come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari” (CAD Art. 1 - i-quater ), pertanto nel caso specifici non avremmo più un contenuto identico ma un contenuto più una aggiunta, l’attestazione e di una firma digitale dell'attestante.

Viene da chiedersi: quale eccezione potrebbe essere sollevata?


giovedì 19 gennaio 2023

L’atto nativo digitale non richiede attestazione di conformità

Dal punto di vista informatico-giuridico questa affermazione suona come una ovvietà.

È recente un importante pronunciamento della Corte di Cassazione a sancire in giurisprudenza (perlomeno tributaria poiché si tratta di impugnazione avverso atto dell’amministrazione finanziaria) questo principio: pronuncia n. 981/2023 del 16/01/2023.

Vi si afferma che “essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”, pertanto non è necessaria l’attestazione di conformità. Tutti i casi di attestazione previsti dal Dlgs 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), DL 179/2012 e L. 53/1994 riguardano le copie da originale cartaceo, verso copia cartacea e da copia estratta da fascicolo telematico.

Nel caso specifico viene esclusa la necessità dell’attestazione anche nel momento del deposito telematico dell’atto notificato.

Se la sottoscrizione di un atto è elemento sostanziale per la sua esistenza, allora l’atto nasce come originale nel momento in cui viene firmato digitalmente e allegato al messaggio PEC di notifica. Non è copia dell’atto predisposto in videoscrittura, poiché l’atto si origina con la sottoscrizione.

Al momento del deposito telematico delle ricevute di notifica a mezzo PEC, ciò che viene allegato nei file EML è lo stesso file inviato con la notifica, è l’originale inviato e tornato.

In concreto i casi comuni sono quelli della notifica a mezzo PEC di atto ci citazione, quindi anche opposizione a D.I. e appello, e l’atto di Precetto.

In questi casi si allega il file in formato PDF (oltre naturalmente al file della relata) e lo si sottoscrive digitalmente prima dell’invio.


mercoledì 11 gennaio 2023

Il polso del Processo Telematico del 2022

Anche per l'anno appena trascorso ho predisposto il seguente elaborato grafico con le interruzioni del Processo Civile telematico segnalate dal portale dei Servizi Telematici. Non considero quindi le interruzioni o malfunzionamenti non comunicati ufficialmente.

I colori rappresentano il livello di gravità:
-Giallo per rallentamenti o malfunzionamenti temporanei,
-Arancione per interruzioni parziali di distretti o di servizi quali il PST, i pagamenti telematici, il portale vendite telematiche ecc,
-Rosso per interruzioni di ore o intere giornate su tutto il territorio nazionale.

In generale, rispetto agli anni passati, si nota un numero minore di giorni di fermo e nel secondo semestre la tendenza ad interrompere per singoli o pochi distretti alla volta.




domenica 18 dicembre 2022

Il Processo Civile Telematico: Considerazioni Tecnico Giurisprudenziali in vista della riforma del Processo Civile

È disponibile su Amazon il libro a cui ho contribuito con l'Avv. Antonella Carioli dedicato a riassumere la giurisprudenza sul PCT in considerazione dell'imminente riforma del processo Civile.

Il testo propone riflessioni tecnico giuridiche ed una rassegna tematica sul PCT, analizzando la Giurisprudenza più rilevante, di merito e legittimità, con particolare attenzione a:

= modifiche del CPC
= notifiche
= procura
= redazione atti
= deposito telematico
= comunicazioni cancelleria
= sanatoria e rimessione in termini
= fascicolo informatico
= firma digitale
= posta elettronica certificata
= mediazione telematica
= codice deontologico
= riforma del CPC (riforma Cartabia) e giustizia predittiva.

Il testo illustra i possibili scenari del PCT ed esamina le problematiche più considerevoli in materia.

Aquista ora su AMAZON

 

 

giovedì 15 dicembre 2022

Verifica chiavette di firma da terminale

AGGIORNAMENTO 23/12/2022: Il funzionamento dei dispositivi oggetto di revoca è stato prorogato (notizia Ordine Avvocati Milano).

 

In merito al problema della revoca di taluni dispositivi di firma al 1 gennaio 2023, segnalo in questo breve articolo come verificare se il proprio dispositivo rientra tra qulli soggetti al problema con il terminale del sistema operativo.

MS Windows

Per aprire il terminale di Windows cliccare il tasto Win (quello con la bandierina) insieme al tasto R. Digitare cmd e cliccare Ok.
Il comando da dare, rispettando le maiuscole è: 

certutil -SCInfo

Apple Mac OsX

Il terminale può essere avviato da Finder nella cartella delle Utility che si trova nella cartella delle Applicazioni.
Il comando da dare è:

pcsctest

Al prompt Enter the reader number digitare 1 e invio.

GNU/Linux

All’utente Linux non dovrebbe essere necessario indicare come avviare il terminale.
Il comando da dare, avendo il pacchetto pcsc-tools installato, è:

pcsc_scan

 

In tutti i casi si ottiene un parametro denominato ATR.
La chiavetta sarà revocata a gennaio se l’ATR rientra tra uno dei seguenti:

3BFF1800008131FE45006B11050700012101434E531031804A
3BDF18008131FE7D006B040C0184011101434E53103180FC
3BDF18008131FE7D006B050C0184010001434E53103180EC

Ciò è secondo la fonte DCS: https://dcssrl.it/node/40